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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03421/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino tunisino ha proposto opposizione davanti al giudice di pace contro un decreto di respingimento emesso dal questore e notificato dopo il rintraccio. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione ritenendo che l'ingresso in Italia fosse avvenuto clandestinamente via mare per ragioni economiche, che non fosse stata presentata domanda di protezione internazionale e che non fosse provato il rischio di persecuzioni o violenze in caso di rientro. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) nullità per omessa pronuncia, deducendo che il giudice non avrebbe esaminato la domanda di annullamento per eccesso di potere e per violazione degli artt. 10 d.lgs. 286/1998, 13 Cost. e 5 CEDU, nonché per illegittimità del respingimento alla luce dell'art. 5 t.u. imm. e dell'art. 1, comma 9, d.l. 113/2018; 2) violazione degli artt. 10 e 14 t.u. imm., 13 Cost. e 5 CEDU e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il trattenimento/quarantena sanitaria avesse illegittimamente compresso la libertà personale prima del respingimento; 3) violazione degli artt. 5 e 10 t.u. imm., 10-bis d.lgs. 142/2015, direttive UE 2012/13 e 2013/32, art. 1 d.l. 113/2018, per mancata informazione circa la possibilità di chiedere protezione internazionale e per firma di un foglio notizie senza effettiva comprensione; 4) violazione dell'art. 19 t.u. imm. e dell'art. 3 CEDU sul divieto di refoulement, oltre omesso esame, per il rischio di torture o sevizie in caso di rimpatrio. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile, il secondo infondato in diritto, e il terzo e quarto inammissibili per genericità e difetto di specifica allegazione/prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che non vi era omessa pronuncia perché il giudice di merito aveva comunque deciso sulla domanda, e che il mancato esame di singole argomentazioni non integra tale vizio, specie in presenza di un provvedimento vincolato. Ha inoltre ribadito che la quarantena precauzionale disposta per ragioni sanitarie non costituisce misura limitativa della libertà personale ai sensi degli artt. 13 e 14 t.u. imm. e non va computata come trattenimento; pertanto il respingimento adottato dopo tale periodo resta legittimo. Quanto all'asserita mancata informazione sulla protezione internazionale, la doglianza è stata reputata generica e smentita dalla circostanza che nessuna domanda era mai stata presentata. Infine, la censura sul rischio di refoulement è stata dichiarata inammissibile perché priva di specifica allegazione e prova di un pericolo effettivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Ministero dell'Interno; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché il processo era esente.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente come base di illegittimità del respingimento; la Corte non ne ha ravvisato violazione alla luce della natura vincolata del provvedimento e del rigetto dell'opposizione.

  • art. 13 Cost.

    Invocato per sostenere l'illegittima compressione della libertà personale durante la quarantena; la Corte ha escluso che la quarantena precauzionale integri una limitazione della libertà personale.

  • art. 5 CEDU

    Invocato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato una violazione nella vicenda, ritenendo legittima la quarantena sanitaria e il successivo respingimento.

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato per sostenere l'illegittimità del trattenimento; la Corte ha precisato che il periodo di isolamento per quarantena non va computato come trattenimento.

  • art. 16 Cost.

    Richiamato implicitamente nella motivazione per affermare che la quarantena precauzionale incide sulla libertà di circolazione, non sulla libertà personale.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 142/2015

    Invocato per dedurre la mancata informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; doglianza ritenuta generica e infondata in fatto.

  • Direttiva 2012/13/UE

    Richiamata dal ricorrente in tema di informazione dei diritti; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per genericità.

  • Direttiva 2013/32/UE

    Richiamata dal ricorrente; la Corte ha escluso l'incidenza della doglianza per mancanza di domanda di protezione internazionale.

  • art. 1 d.l. n. 113/2018

    Invocato per contestare la legittimità del respingimento; non ha condotto all'accoglimento del ricorso.

  • art. 19 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato in relazione al divieto di refoulement; la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione e prova del pericolo concreto.

  • art. 3 CEDU

    Invocato per il divieto di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio; la Corte ha richiesto una specifica allegazione del rischio, non fornita.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente nel testo, ma il ragionamento della Corte richiede che il pericolo di persecuzione o torture sia allegato e provato da chi lo deduce.

  • art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché il processo era esente dall'obbligo di pagamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a un provvedimento amministrativo vincolato, il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette di decidere su una domanda autonoma; la mancata confutazione di tutte le argomentazioni difensive non integra, di per sé, omessa pronuncia.
  • La quarantena precauzionale disposta per ragioni sanitarie nei confronti di un cittadino straniero sbarcato irregolarmente non costituisce trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 t.u. immigrazione e non va computata come periodo di trattenimento amministrativo.
  • È legittimo adottare il respingimento all'esito della quarantena sanitaria, poiché tale misura incide sulla libertà di circolazione e non sulla libertà personale.
  • Le doglianze relative alla mancata informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale sono inammissibili o infondate se restano generiche e se risulta che nessuna domanda di protezione è stata effettivamente presentata.
  • La censura fondata sul divieto di non refoulement richiede allegazioni specifiche e prova di un pericolo concreto di persecuzione, sevizie o trattamenti inumani nel Paese di destinazione; mere affermazioni apodittiche non sono sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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