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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01794/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo relativo a cartelle recanti crediti sia tributari sia non tributari, impugnato in primo grado dalla società contribuente con accoglimento solo parziale. L'agente della riscossione propose appello nel 2016 a mezzo di avvocato del libero foro. La commissione tributaria regionale dichiarò inammissibile l'appello ritenendo insanabile la nullità della procura conferita al difensore esterno e, conseguentemente, invalida la costituzione in giudizio dell'agente della riscossione, con inammissibilità del gravame. Il ricorrente per cassazione dedusse violazione dell'art. 11 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 4-novies d.l. 24/2019 conv. in l. 58/2019, sostenendo che la CTR aveva confuso il tema della validità della costituzione dell'ente con quello dell'ammissibilità dell'appello e che l'agente della riscossione poteva legittimamente stare in giudizio a mezzo di avvocato del libero foro.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per l'agente della riscossione, la difesa tramite avvocati del libero foro è ammissibile nei casi consentiti dalla disciplina applicabile e secondo i principi già fissati dalle Sezioni Unite, senza necessità di specifiche formalità ulteriori o di allegazione/prova del relativo presupposto. Ha inoltre richiamato il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore, rilevando che l'estinzione della società Equitalia e il subentro dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non privano il procuratore già ritualmente costituito dello ius postulandi nel medesimo grado. Poiché la CTR si è discostata da tali principi, la sentenza è stata cassata con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per l'esame dell'appello dell'agente della riscossione e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 11 d.lgs. 546/1992

    Disciplina la rappresentanza e difesa in giudizio dell'agente della riscossione; la Corte rileva che la CTR ne ha dato un'interpretazione erronea.

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    La novella del 2015 ha escluso l'obbligo di difesa tecnica per gli agenti della riscossione e ha disciplinato la possibilità di assistenza legale, che non impedisce il ricorso ad avvocati del libero foro.

  • art. 4-novies d.l. 24/2019 conv. in l. 58/2019

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimazione processuale; dal testo non emerge un autonomo scrutinio della Corte su questa norma.

  • art. 1 d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    Ha disposto la soppressione di Equitalia Sud S.p.A. e il subentro a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 85 c.p.c.

    Esprime il principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore: il procuratore già costituito conserva lo ius postulandi nel medesimo grado fino alla sostituzione.

  • art. 43, comma 4, r.d. 1611/1933

    Consente, in casi speciali e con motivata delibera, il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; la Corte lo richiama nel delineare i casi di ricorso all'Avvocatura.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. 50/2016

    Sono richiamati come regole da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro da parte dell'Agenzia.

  • art. 1, comma 5, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016

    È richiamato per gli atti di carattere generale che disciplinano i criteri di scelta del patrocinio esterno.

Massime di principio

  • L'agente della riscossione può stare in giudizio con avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina speciale, senza che sia necessaria una formalità ulteriore o la prova specifica del presupposto che giustifica tale scelta, quando essa sia riconducibile alla normativa e alla convenzione applicabile.
  • L'inammissibilità dell'appello non può essere affermata confondendo il tema della legittimazione o della costituzione in giudizio con quello della validità della procura o della scelta del difensore, che sono profili logicamente distinti.
  • La soppressione dell'ente originario e la successione del nuovo soggetto non fanno venir meno, nel medesimo grado di giudizio, lo ius postulandi del difensore già ritualmente costituito, in applicazione del principio di perpetuatio dell'ufficio di difensore.
  • Quando la legge o la convenzione consentono la difesa tramite avvocatura interna o esterna, il giudice deve verificare la sussistenza del quadro normativo applicabile e non può dichiarare inammissibile l'impugnazione per la sola scelta del patrocinio esterno, se tale scelta è astrattamente consentita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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