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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16981/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

La controversia origina da una domanda risarcitoria proposta da un soggetto che si era ferito durante le operazioni di consegna e scarico di una fornitura di vetri. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato la condanna della società fornitrice al risarcimento. La società, soccombente nei precedenti gradi, aveva proposto ricorso per cassazione e poi ricorso per revocazione dell’ordinanza con cui la Cassazione aveva già rigettato il precedente ricorso. Nel giudizio di revocazione la società ha dedotto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., un errore di fatto revocatorio: secondo la ricorrente, l’ordinanza impugnata avrebbe erroneamente supposto che le lesioni fossero derivate dall’autonoma e scorretta attività di scarico svolta dai suoi operai, mentre in realtà lo scarico sarebbe avvenuto sotto la direzione del danneggiato e con l’ausilio di una gru manovrata dall’autista del camion, dipendente della stessa vetreria del danneggiato. La ricorrente sosteneva dunque che la Corte fosse incorsa in un errore percettivo sui fatti, tale da giustificare la revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non fosse stato dedotto un errore di fatto revocatorio nei termini richiesti dall’art. 395 n. 4 c.p.c., poiché le circostanze indicate dalla ricorrente riguardavano questioni già esaminate e valutate nell’ordinanza revocanda e, quindi, non un errore meramente percettivo, ma una richiesta di nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. La Corte ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione si fondi sulla supposizione di un fatto la cui verità è esclusa o sull’inesistenza di un fatto invece positivamente stabilito, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e di giudizio. Non essendovi attività difensiva dell’intimato, non sono state liquidate spese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Rimedio straordinario esperibile solo nei casi e nei limiti della revocazione per errore di fatto; non consente una nuova valutazione del merito.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L’errore revocatorio deve essere un errore di percezione su un fatto decisivo, non controverso e non già valutato dal giudice.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel precedente giudizio di legittimità, in relazione alla diligenza nell’esecuzione dell’attività, ma non oggetto di nuovo scrutinio nel giudizio di revocazione.

  • art. 1227 c.c.

    Nel precedente giudizio era stato affermato che il concorso colposo del danneggiato è rilevabile d’ufficio se allegato, ma la sua ricorrenza è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.

  • art. 2050 c.c.

    Nel precedente giudizio era stata richiamata la responsabilità per attività pericolosa, superabile solo con la prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sul rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso in Cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È il parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. sussiste solo quando la decisione sia fondata su una supposizione percettiva incompatibile con gli atti, e non quando si chieda alla Corte una diversa lettura delle prove o una rivalutazione del merito.
  • Non è ammissibile utilizzare il rimedio della revocazione per ottenere un nuovo apprezzamento delle circostanze di fatto già esaminate e valutate nel precedente giudizio di legittimità.
  • Il fatto dedotto come oggetto di errore revocatorio non deve essere stato controverso né deve essere stato oggetto di specifico giudizio nella decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto, se dovuto, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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