Cassazione Civile, Ordinanza n. 18239/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI emesso per più annualità (2013-2017) nei confronti di un'associazione che gestiva un'attività balneare. In primo grado erano state eliminate sanzioni e interessi, mentre il tributo era stato mantenuto in parte. In appello la decisione è stata confermata. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla TARI per avere la CTR escluso le riduzioni tecniche previste dalla legge, ritenendole subordinante a una preventiva richiesta in denuncia originaria o di variazione; (2) nullità per omessa motivazione/omessa pronuncia, poiché il giudice di merito avrebbe esaminato solo il tema della stagionalità dell'attività senza considerare le ulteriori ragioni di riduzione e senza valorizzare l'accertamento d'ufficio del 23/12/2013; (3) violazione della disciplina TARI e del regolamento comunale, sostenendo che l'accertamento d'ufficio definitivo e il pagamento del tributo avrebbero dispensato da ulteriori denunce per gli anni successivi; (4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'accertamento d'ufficio che avrebbe escluso dalla tassazione la spiaggia, ritenuta pertinenza del bar; (5) ulteriore violazione di legge e vizio motivazionale sulla riduzione per stagionalità, assumendo che la riduzione fosse già stata riconosciuta dal Comune e che spettasse una decurtazione maggiore in ragione del limitato periodo di apertura. La Corte ha ritenuto fondato solo il primo motivo, affermando che le riduzioni tariffarie tecniche TARI spettano ope legis, senza necessità di domanda preventiva, mentre ha rigettato gli altri motivi ritenendo che le riduzioni agevolative o per stagionalità dovessero essere denunciate tempestivamente e che l'accertamento d'ufficio pregresso non esonerasse da tali oneri né escludesse il tributo se dovuto per legge.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rigettato gli altri, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, anche per le spese. La cassazione è stata disposta perché la CTR non ha applicato correttamente il principio secondo cui le riduzioni tecniche TARI previste dalla legge operano automaticamente, essendo sufficiente la prova dei relativi presupposti. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti infondati, poiché le riduzioni agevolative o stagionali richiedono denuncia originaria o di variazione e l'accertamento d'ufficio del 2013 non vale a sostituire tale adempimento né a escludere il tributo. La decisione finale è dunque di cassazione con rinvio limitatamente al motivo accolto.
Norme richiamate
art. 1, commi 639 e ss., L. 27 dicembre 2013, n. 147
istituisce la TARI come componente della IUC e ne disciplina il presupposto impositivo.
art. 1, comma 641, L. 27 dicembre 2013, n. 147
individua il presupposto della TARI nel possesso o detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, con alcune esclusioni legali.
art. 1, comma 642, L. 27 dicembre 2013, n. 147
stabilisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
art. 1, commi 656 e 657, L. 27 dicembre 2013, n. 147
le riduzioni tariffarie tecniche spettano ope legis in presenza dei relativi presupposti, senza necessità di specifica e preventiva domanda, gravando sul contribuente l'onere di provarli.
art. 66, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 507 del 1993
richiamato dalla CTR quale parametro normativo di legittimità dell'atto impugnato.
art. 1, commi 646, 664 e 665, L. 27 dicembre 2013, n. 147
richiamati dal ricorrente per sostenere la pretesa irrilevanza dell'onere di denuncia dopo l'accertamento d'ufficio e il pagamento del tributo.
art. 59, ultimo comma, Regolamento IUC Comune di Vibo Valentia
richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicabilità delle riduzioni/esenzioni previste dal regolamento locale.
art. 62, ultimo comma, Regolamento IUC Comune di Vibo Valentia
richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina locale delle riduzioni.
art. 111 Cost.
invocato per il vizio di motivazione e per il dovere di congrua giustificazione della decisione.
art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale parametro del contenuto motivazionale delle sentenze tributarie.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione.
art. 360, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto il fatto non decisivo nel caso concreto.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte richiama il proprio potere di correzione della motivazione, anche in presenza di error in procedendo.
Massime di principio
- Le riduzioni tariffarie tecniche previste dalla disciplina TARI spettano automaticamente quando ricorrono i presupposti di legge: non richiedono una domanda preventiva o una denuncia ad hoc, ma soltanto la prova, da parte del contribuente, dei fatti che ne integrano l'applicazione.
- Quando la riduzione discende da una contrazione oggettiva del servizio o da circostanze strutturali previste direttamente dalla legge, il giudice di merito non può negarla per il solo fatto che non sia stata formulata in denuncia originaria o di variazione.
- Le riduzioni di natura agevolativa o collegate a situazioni soggettive o a scelte del regolamento comunale, invece, devono essere fatte valere secondo le modalità e i tempi previsti, e la loro mancata deduzione in sede dichiarativa impedisce di invocarle per la prima volta nel giudizio contro l'atto impositivo.
- L'accertamento d'ufficio di annualità pregresse, anche se definitivo, non sostituisce la denuncia dovuta per annualità successive quando mutino i presupposti dell'imposizione, né elimina di per sé l'obbligo tributario se il prelievo è dovuto ex lege.
- L'omesso esame di un fatto è censurabile solo se il fatto è decisivo; non lo è quando, anche se considerato, non sarebbe idoneo a condurre a una diversa soluzione giuridica della controversia.
- In tema di TARI, la stagionalità dell'uso dei locali o delle aree, ai fini di una riduzione ulteriore rispetto a quella già prevista, deve essere allegata e documentata dal contribuente in sede dichiarativa; in difetto, non può essere introdotta efficacemente solo nel giudizio di impugnazione.
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