Sentenza del 06/03/2017 n. 860 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRAP - Compensi a terzi - Entità indicativa di marginalità del contributo - Stabile organizzazione - Non configurabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la configurabilità del presupposto dell'autonoma organizzazione, necessario per l'applicazione dell'IRAP. L'Amministrazione riteneva che la corresponsione di compensi a terzi collaboratori, dipendenti o soggetti assimilati dimostrasse l'esistenza di una stabile organizzazione. Il contribuente sosteneva invece che compensi annui compresi tra 5.000 e 6.000 euro fossero di entità marginale e non incidessero in modo significativo sulla produzione del reddito, compatibilmente con una struttura organizzativa fondata prevalentemente sull'attività personale.
La decisione
La corresponsione di compensi a terzi per importi annui variabili tra 5.000 e 6.000 euro è stata ritenuta, di per sé, insufficiente a dimostrare l'esistenza di una stabile organizzazione e quindi del presupposto per l'applicazione dell'IRAP. L'entità contenuta dei compensi è stata considerata indicativa della marginalità del contributo dei collaboratori alla produzione del reddito. Ne consegue l'esclusione dell'IRAP in assenza di ulteriori elementi idonei a provare un'autonoma organizzazione significativa.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP non si applica automaticamente a chi esercita un'attività professionale o di lavoro autonomo: occorre verificare concretamente la presenza di un'autonoma organizzazione, caratterizzata da una struttura ulteriore e non meramente marginale rispetto all'attività personale del contribuente.
Stabile organizzazione
La presenza di collaboratori o il pagamento di compensi a terzi non comportano automaticamente l'esistenza di una stabile organizzazione. È necessario valutare entità, continuità e incidenza effettiva del loro apporto sull'attività produttiva.
Massime di principio
- Il pagamento di compensi a collaboratori, dipendenti o soggetti assimilati non è sufficiente, da solo, a dimostrare l'autonoma organizzazione rilevante ai fini IRAP.
- Compensi di importo contenuto, soprattutto se marginali rispetto al reddito e al volume dell'attività, possono essere compatibili con un'attività svolta prevalentemente in modo personale.
- La verifica deve essere concreta e complessiva: rilevano non solo gli importi, ma anche il ruolo dei collaboratori, la loro continuità, il numero, l'organizzazione dei mezzi e il contributo effettivo alla produzione del reddito.
- Per escludere l'IRAP è opportuno dimostrare che i terzi svolgono attività meramente accessorie o marginali e che il risultato economico dipende principalmente dall'opera personale del contribuente.
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