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Sentenza

Sentenza del 17/07/2023 n. 20552 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Rimborso richiesto dalla contribuente per imposte dirette (I.I.DD.) e IVA relativo a benefici previsti dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990. L'Agenzia impugnava la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il rimborso per le imposte dirette e negato quello per l'IVA ritenendo la normativa interna contrastante con il diritto dell'Unione Europea. In cassazione l'Agenzia deduceva, tra l'altro, difetti di legittimazione, inammissibilità dell'istanza di rimborso e soprattutto la erronea concessione del rimborso per imposte dirette nonostante il beneficiario svolgesse attività d'impresa e la misura nazionale fosse stata ritenuta aiuto di Stato incompatibile dalla Commissione UE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i motivi relativi a legittimazione e inammissibilità procedurale, ma ha accolto il terzo motivo sostanziale. Ha ritenuto che il rimborso per imposte dirette non dovesse essere automaticamente riconosciuto quando il beneficiario svolge un'attività economica/impresa, posto che la Commissione UE con la decisione C(2015)5549 ha dichiarato il regime incompatibile salvo eccezioni (aiuti de minimis o aiuti individuali compatibili). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla CTR di Catania affinché verifichi, in diversa composizione, se il soggetto sia qualificabile come impresa ai sensi del diritto UE, se l'aiuto individuale rientri nel regolamento de minimis o nelle altre ipotesi di compatibilità, valutando le prove e il nesso diretto tra danno e aiuto e l'eventuale sovracompensazione. La Corte ha inoltre precisato che il limite quantitativo introdotto da norma sopravvenuta opera in sede esecutiva e non incide sul titolo della ripetizione nei procedimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    Norma nazionale che prevedeva rimborsi/agevolazioni per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; la Corte ritiene che tale misura, in quanto applicata a imprese, è sospettabile di costituire aiuto di Stato e va valutata alla luce della decisione della Commissione UE che ne ha dichiarato l'incompatibilità salvo eccezioni.

  • L. 24 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    Prevede l'esclusione dall'agevolazione per chi svolge attività d'impresa: la Corte richiama questa disposizione come limite all'applicabilità del beneficio per soggetti che esercitano attività economica.

  • Decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final

    Decisione che dichiara il regime di misure italiane di riduzione di tributi in favore delle aree colpite dal 1990 incompatibile con il mercato interno salvo che si tratti di aiuti individuali conformi al regolamento de minimis o a regimi approvati; vincolante per il giudice nazionale e impone la disapplicazione delle norme interne contrastanti.

  • Regolamento (UE) n. 1407/2013

    Regolamento de minimis che stabilisce soglie di aiuto al di sotto delle quali l'intervento non costituisce aiuto di Stato incompatibile; la Corte ordina di verificare, in caso di soggetto qualificabile come impresa, l'eventuale applicazione del de minimis.

  • Regolamento (UE) n. 717/2014

    Regolamento complementare al regime di de minimis per specifici settori; citato quale possibile base di compatibilità per aiuti individuali.

  • TFUE, art. 107 (precedentemente art. 87) e art. 108

    Principi del diritto UE sugli aiuti di Stato: definiscono compatibilità e obbligo di notifica e autorizzazione; la decisione della Commissione invoca l'art. 108 per la dichiarazione di incompatibilità del regime.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Principio di trasparenza fiscale per le società di persone, utilizzato dalla Corte per spiegare la successione dei soci e la legittimazione a ricorrere dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18, 19, 21

    Norme sul procedimento tributario e sui requisiti formali del ricorso; richiamate dall'Agenzia per contestare l'ammissibilità dell'istanza di rimborso, ma la Corte ha rilevato che l'Agenzia non ha prodotto l'istanza in cassazione impedendo un esame utile.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia UE (es. C-132/06, C-113/07, sentenze Hofner, Pavlov, MOTOE)

    Principi della giurisprudenza UE sulla nozione di impresa e attività economica: ampia concezione che comprende qualsiasi attività che offre beni o servizi sul mercato indipendentemente dallo status giuridico; fondamentali per determinare se il beneficiario sia impresa e quindi rientri nella disciplina degli aiuti di Stato.

Massime di principio

  • Se una misura nazionale di rimborso fiscale nasce da un regime che la Commissione UE ha dichiarato incompatibile con il mercato interno, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile salvo che l'aiuto individuale rientri nelle eccezioni previste (de minimis o regimi approvati).
  • Per accedere al rimborso derivante da misure nazionali collegate a calamità, è imprescindibile verificare se il beneficiario svolge un'attività economica. Se sì, il beneficiario è qualificabile come impresa ai fini UE e l'aiuto va valutato alla luce delle regole sugli aiuti di Stato.
  • La prova della compatibilità (appartenenza al de minimis, nesso diretto tra danno e aiuto, esclusione di sovracompensazione, sede operativa nell'area colpita al momento dell'evento) grava sul soggetto che invoca il beneficio e deve essere puntualmente acquisita e valutata dal giudice di merito in sede di rinvio.
  • La cancellazione di una società dal registro non impedisce necessariamente la legittimazione a ricorrere degli ex soci: per i crediti della società si forma una contitolarità e, in tema di redditi di partecipazione, gli ex soci possono assumere la legittimazione per effetto della trasparenza fiscale.
  • Le modifiche legislative sopravvenute che limitano la disponibilità finanziaria per rimborsi operano sul piano esecutivo e procedurale e non necessariamente incidono sul titolo della ripetizione per procedimenti già instaurati; il giudice deve distinguere tra diritto sostanziale e disciplina esecutiva.

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