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Sentenza

Sentenza n. 3860/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, con annessa istanza cautelare, e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.

Giustizia amministrativa202600558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sul procedimento unitario per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito contro il silenzio dell'amministrazione sul procedimento finalizzato al rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio, deducendo di avere effettuato la preiscrizione e trasmesso la richiesta tramite il portale ministeriale Universitaly, nonché di avere formalizzato la domanda presso l'ambasciata. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta, con istanza cautelare.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile perché identico, quanto al contenuto, al ricorso r.g. n. 13894 del 2025, già esaminato in sede cautelare dalla Sezione V quater dello stesso Tribunale. La proposizione di un nuovo ricorso avente il medesimo oggetto è stata ritenuta lesiva del principio del ne bis in idem. Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti ai sensi degli artt. 60 e 73 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della questione e della sua natura meramente tecnica, estranea alla parte rappresentata.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 73 c.p.a.

    avvisi ai sensi degli articoli 73 e 60 c.p.a.

    La sentenza dà atto dell'avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio in forma semplificata.

Massime di principio

  • È inammissibile un ricorso amministrativo avente contenuto identico a un precedente ricorso già sottoposto all'esame del giudice amministrativo, in quanto la duplicazione della controversia viola il principio del ne bis in idem.
  • Quando ricorrono i presupposti dell'art. 60 c.p.a. e le parti sono state previamente avvisate, il giudizio può essere definito in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, anche dichiarando l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiAbuso del diritto e del processo

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