Sentenza n. 146/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento dell’ordinanza n. 2428 di demolizione lavori edili dell’8.7.2024, notificata ad entrambi i ricorrenti in data 18.7.2024; della relazione istruttoria prot. n. 26839 del 29.4.2023 redatta dal personale del Comune di Scafati, su delega del Commissario ad acta, a conclusione del procedimento intrapreso con l’Atto di diffida stragiudiziale prot. n. 6288 del 31.1.2020;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie e relazione istruttoria comunale adottata nell’ambito del procedimento avviato a seguito di diffida del privato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione n. 2428 dell’8 luglio 2024, contestando il frazionamento dell’immobile, il mutamento di destinazione d’uso e la modifica del prospetto. Hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 3, comma 1, lett. b), e 6-bis del d.P.R. 380/2001, nonché della disciplina sul mutamento di destinazione d’uso, anche alla luce dell’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001, della normativa regionale campana e delle modifiche introdotte dal d.l. 69/2024, convertito nella l. 105/2024. Hanno inoltre dedotto difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, motivazione illogica e insufficiente, irragionevolezza e sproporzione, violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, degli artt. 10-bis e 21-octies della medesima legge e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che il decreto di trasferimento del 1973 già descriveva due distinti lotti, che il frazionamento e le destinazioni risultavano catastalmente preesistenti e che il Comune non aveva valutato le memorie difensive depositate nel procedimento. Nel corso del giudizio uno dei ricorrenti ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per parte delle opere, ottenendo il relativo titolo, poi impugnato da un terzo con altro ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro l’ordinanza di demolizione. La presentazione spontanea dell’istanza di sanatoria da parte di uno dei ricorrenti è stata ritenuta incompatibile con la tesi processuale secondo cui le opere sarebbero state pienamente legittime, configurando un comportamento rilevante alla luce del principio nemo potest venire contra factum proprium e rendendo non attuale l’interesse all’annullamento dell’ordinanza. Il Collegio ha comunque richiamato la precedente sentenza n. 1589/2025, secondo cui il mutamento da destinazione residenziale a locale artigianale in zona A, accompagnato da opere incidenti su sagoma, volumi e superfici, non rientra nell’edilizia libera e richiede il previo titolo edilizio previsto dall’art. 23-ter, comma 1-quinquies, lett. b), del d.P.R. 380/2001; in presenza di opere incidenti sulla sagoma e sul prospetto in area paesaggisticamente vincolata, è inoltre necessaria la previa autorizzazione paesaggistica. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai ricorrenti quale base normativa dell’ordinanza di demolizione; la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione per intervenuta improcedibilità.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
Invocato dai ricorrenti in relazione alla qualificazione degli interventi edilizi; la questione non è esaminata in via definitiva.
art. 6-bis d.P.R. 380/2001
Invocato dai ricorrenti per sostenere che il frazionamento fosse soggetto al solo obbligo informativo; la censura non viene decisa per improcedibilità.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
Il Collegio richiama la disciplina del mutamento di destinazione d’uso, rilevando che il passaggio tra categorie funzionali disomogenee in zona A, con opere incidenti su sagoma, volumi o superfici, richiede il previo titolo edilizio.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione al permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel corso del giudizio e alla precedente decisione sulla sanatoria.
art. 3 l. 241/1990
Invocato per il dedotto difetto di motivazione dell’ordinanza e della relazione istruttoria; la censura non è esaminata nel merito.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato per la mancata considerazione delle osservazioni dei privati; la questione non è decisa per sopravvenuto difetto di interesse.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato dai ricorrenti nell’ambito delle censure procedimentali; non viene applicato dal Collegio in ragione dell’improcedibilità.
art. 23-ter, comma 1-quinquies, lett. b), d.P.R. 380/2001
Secondo il principio richiamato dal TAR, impone il previo rilascio del titolo edilizio per il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali disomogenee di una singola unità immobiliare ubicata in zona A quando siano necessarie opere non riconducibili all’edilizia libera.
art. 2, comma 7, l.r. Campania n. 19/2001
Richiamato per la possibilità del passaggio di categoria edilizia nel caso esaminato.
art. 117 c.p.a.
Richiamato per il precedente giudizio avverso il silenzio del Comune, definito con sentenza di accoglimento e seguito dall’intervento del commissario ad acta.
Massime di principio
- La proposizione spontanea di un’istanza di sanatoria da parte del destinatario di un’ordinanza di demolizione può determinare il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione dell’ordinanza, quando sia incompatibile con la tesi processuale della piena legittimità delle opere e riveli un comportamento concludente di autodenuncia dell’abuso.
- Il principio nemo potest venire contra factum proprium impedisce al privato di sostenere in giudizio la piena legittimità delle opere dopo averle volontariamente rappresentate all’amministrazione come suscettibili di sanatoria mediante apposita istanza.
- Il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionali disomogenee di una singola unità immobiliare situata in zona A, quando comporti opere incidenti su sagoma, volumi o superfici, non rientra nell’edilizia libera e richiede il previo rilascio del titolo edilizio prescritto dalla disciplina urbanistico-edilizia.
- Un mutamento di destinazione d’uso realizzato in area paesaggisticamente vincolata mediante opere incidenti sulla sagoma o sul prospetto è urbanisticamente rilevante e richiede, oltre al titolo edilizio, la previa autorizzazione paesaggistica.
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