Sentenza n. 5208/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte, ex art. 56 c.p.a.: - dell'Ordinanza di sgombero/conclusione del procedimento prot. n. 46086 del 13/04/2026, adottata dall'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ex art. 823, comma 2, c.c., avente ad oggetto il rilascio del terreno sito in Napoli, Via T. De Amicis n. 64 (N.C.T. Fg. 52, part. 153, già part. 593); - della Comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 163408 del 28/11/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso - per quanto occorrer possa - il Verbale di Accesso del 28/07/2026 (prot. PG/2026/0101164 del 29/07/2026) nella sola parte in cui fissa il termine perentorio e non prorogabile per il rilascio dell'area alla data del 15.09.2026, e ciò impregiudicata ogni riserva già formulata dal ricorrente in sede di verbale; – NONCHÉ CON CONTESTUALE ISTANZA ISTRUTTORIA, ai sensi degli artt. 46, comma 2, 63 e 65 c.p.a., affinché sia ordinato all'Amministrazione resistente il deposito in giudizio di copia integrale degli atti del procedimento e delle relative relate di notificazione; – CON ESPRESSA RISERVA di proposizione di motivi aggiunti all'esito dell'ostensione documentale, nonché di autonomo ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso del 29.07.2026 una volta decorso il termine di legge, ed altresì di ogni azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sgombero e conclusione del procedimento, adottata ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c., relativa al rilascio di un terreno universitario, nonché comunicazione di avvio del procedimento e verbale di accesso nella parte relativa al termine per il rilascio
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza di sgombero e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare e formulando istanza istruttoria per l'acquisizione integrale degli atti del procedimento. Deduceva: la violazione delle regole sulle notificazioni e degli artt. 7 e 8 della l. 241/1990, con lesione del diritto di difesa, inesistenza o nullità delle notificazioni, travisamento dei fatti e omessa istruttoria; la violazione degli artt. 822, 823 e 826 c.c., per asserita carenza dei presupposti dell'autotutela esecutiva, difetto di istruttoria sulla natura del bene, sviamento e nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione, in subordine carenza di potere; la violazione delle disposizioni sulla partecipazione, trasparenza, buona fede e leale collaborazione, nonché illogicità manifesta e condotta asseritamente silente e ostruzionistica dell'amministrazione; infine, difetto di proporzionalità, carenza di istruttoria, mancata ponderazione degli interessi pubblici e privati e travisamento della situazione giuridica rilevante. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e all'istanza cautelare, avendo deciso di rilasciare spontaneamente l'area entro il termine concordato del 15 settembre 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. La rinuncia, depositata e notificata all'amministrazione, non è stata opposta dalla resistente, che ha aderito anche alla richiesta di compensazione delle spese. Il giudice non ha quindi esaminato i motivi di legittimità dedotti contro l'ordinanza di sgombero né ha deciso l'istanza cautelare. Le spese sono state integralmente compensate, ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., in ragione della rinuncia, dell'esito del giudizio e della mancata opposizione dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il presente giudizio debba essere dichiarato estinto per rinunzia
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.
art. 84 c.p.a.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle
La rinuncia comporta ordinariamente l'obbligo del rinunciante di sostenere le spese, ma il collegio può compensarle integralmente considerando le circostanze del caso; nella fattispecie la compensazione è stata disposta anche per la mancata opposizione dell'amministrazione.
art. 823, comma 2, c.c.
Ordinanza di sgombero/conclusione del procedimento ... ex art. 823, comma 2, c.c.
È indicato quale base normativa dell'ordinanza amministrativa di sgombero impugnata, ma la sentenza non ne esamina la legittimità sostanziale.
art. 60 c.p.a.
per l'eventuale definizione nel merito con sentenza in forma semplificata
Ha consentito al collegio, sentite le parti, di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e all'istanza cautelare, depositata in giudizio e notificata alla parte resistente, ove non opposta, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a., senza esame dei motivi di ricorso e della domanda cautelare.
- In caso di rinuncia al ricorso, la regola secondo cui il rinunciante sostiene le spese può essere derogata dal collegio, che può compensarle integralmente valutando le circostanze concrete, compresa la mancata opposizione della parte resistente e la sua adesione alla compensazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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