Cassazione Penale, Sentenza n. 19637/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e il sequestro preventivo per equivalente, contestata per vizi di motivazione e violazioni procedurali. Il ricorrente articolava sei motivi: (1-2) carenza/contraddittorietà della motivazione riguardo alle esigenze cautelari (art. 274 lett. a) e c.) e presunta impossibilità del tribunale del riesame di integrare motivazione carente; (3) violazione degli artt. 291 e 292 c.p.p. per mancato interrogatorio preventivo; (4) omissione dell'indicazione della durata/termine della misura in relazione alle indagini; (5) omessa indicazione degli avvertimenti previsti dall'art. 291 comma 1-septies per l'interrogatorio preventivo; (6) vizio motivazionale circa la irassoggettabilità a sequestro preventivo dell'unico immobile di proprietà dell'indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendoli infondati, ma ha accolto il sesto motivo relativo al sequestro preventivo per equivalente. In particolare: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del G.I.P. e del Tribunale del riesame in ordine al pericolo di reiterazione e all'inquinamento probatorio (valutando la pluralità e la continuità delle condotte, la contiguità a contesti 'ndranghetisti e intercettazioni che evidenziavano la disinvoltura dell'indagato); ha affermato che l'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 c.p.p. è richiesto solo quando la misura è fondata esclusivamente sul pericolo di reiterazione (lett. c) e che la presenza di altre esigenze cautelari (lett. a) o b)) lo esclude; ha ritenuto non necessaria l'indicazione del termine della misura quando concorrono più esigenze cautelari; ha giudicato inammissibile la doglianza sugli avvertimenti dell'art. 291 comma 1-septies poiché questi si riferiscono all'interrogatorio preventivo non eseguito; però ha rilevato la totale omissione, nell'ordinanza del Tribunale del riesame, dello scrutinio circa la doglianza specifica sul sequestro preventivo (misura reale) e ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente al sequestro preventivo per equivalente, disponendo il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame su quel punto.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p. (comma 1, lettere a), b), c))
Disciplina le esigenze cautelari: a) inquinamento probatorio, b) esigenze cautelari investigative, c) pericolo di reiterazione. La Corte ne richiama la necessità di fondamento su elementi concreti e l'interpretazione della 'attualità' del pericolo di reiterazione.
art. 291 c.p.p. (comma 1-quater, inserito dalla L. 114/2024)
"fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari ... salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), ..."
L'interrogatorio "preventivo" è obbligatorio solo quando la misura è fondata sulla specifica esigenza di pericolo di reiterazione (lett. c) nei termini previsti; la presenza di esigenze diverse (lett. a) o b)) esclude l'obbligo.
art. 292 c.p.p. (comma 3-bis e comma 2, lett. d))
"L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater [...]"
Prevede la nullità dell'ordinanza se non si ottempera all'obbligo di interrogatorio preventivo nei casi tassativamente indicati; inoltre impone indicazioni formali (es. termine) salvo situazioni di pluralità di esigenze cautelari, come interpretato dalla giurisprudenza.
Legge 9 agosto 2024, n. 114
Ha riformato la disciplina dell'interrogatorio preventivo e introdotto i nuovi commi dell'art. 291 e la norma sanzionatoria dell'art. 292; la Corte ne applica la portata limitativa dell'obbligo di interrogatorio.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha modificato l'art. 274 introducendo il requisito dell'attualità per il pericolo di reiterazione; la Corte richiama la giurisprudenza interpretativa su cosa significhi 'concreto' e 'attuale'.
Massime di principio
- L'interrogatorio preventivo ex art. 291 c.p.p. è obbligatorio solo se la misura cautelare è fondata esclusivamente sul pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c); se sussistono esigenze diverse (lett. a o b) il giudice può decidere "inaudita altera parte".
- Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale: non è richiesta la previsione di una specifica occasione di reato, ma occorrono elementi reali e recenti (es. pluralità e continuità di condotte, persistenza di schemi societari illeciti, contiguità a organizzazioni mafiose) che rendano probabile la recidiva prossima.
- Il pericolo di inquinamento probatorio richiede motivazione specifica e basata su elementi fattuali (es. relazioni strette tra indagati, intercettazioni, possibilità di condizionare testi), non su mere ipotesi.
- Quando concorrano più esigenze cautelari, non è sempre obbligatorio indicare un termine di scadenza della misura nei provvedimenti cautelari personali in presenza di ragioni multiple; la motivazione deve però chiarire la proporzionalità e adeguatezza della misura.
- La mancanza totale di motivazione o l'omessa decisione su specifici rilievi relativi a misure reali (es. sequestro preventivo) costituisce vizio apprezzabile in Cassazione e può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
- Il sequestro preventivo dell'unica abitazione del resistente richiede una valutazione motivata e conforme alla giurisprudenza; la difesa deve sollevare esplicitamente il rilievo e il giudice deve esprimersi sul punto per evitare nullità/parziale accoglimento.
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