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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27467/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; in particolare si censura la mancata verifica circa la sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile per essere stato proposto avverso una pronuncia resa in sede di patteggiamento, posto che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103) limita l'impugnabilità alle sole ipotesi tassativamente indicate. Perciò il ricorso è stato respinto (inammissibile) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita l'impugnabilità delle sentenze pronunciate nell'ambito del patteggiamento alle sole ipotesi di violazione di legge espressamente indicate; rende quindi inammissibili ricorsi per cassazione che sollevino questioni non ricomprese nelle ipotesi tassative.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle cause di proscioglimento; nella fattispecie il giudice di legittimità ha ritenuto che la presunta mancata verifica di tali cause non possa essere efficacemente dedotta in cassazione quando il giudizio si è concluso con patteggiamento, alla luce dell'art. 448, comma 2-bis.

  • Legge 23 giugno 2017 n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, restringendo l'impugnabilità delle pronunce di patteggiamento; la Corte ha richiamato questa riforma come fondamento dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme a favore della Cassa delle Ammende quando il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato; applicata per liquidare la sanzione pecuniaria di euro 4.000,00.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione avverso sentenze emesse nell'ambito di un patteggiamento sono ammessi solo per le violazioni di legge espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis; questioni diverse, come la mancata verifica di cause di proscioglimento, risultano in genere inammissibili.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento, verificare che il motivo rientri tra le ipotesi tassative di impugnabilità previste dalla normativa; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile "de plano".
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni manifestamente non ammissibili.
  • Se si ritiene che sussistano cause di proscioglimento non valutate, considerare eventuali rimedi processuali diversi dal ricorso per cassazione (ove esistenti) o sollevare la questione nelle sedi precedenti prima dell'accordo sul patteggiamento.
  • Riferirsi alla giurisprudenza consolidata sulla limitazione dell'impugnabilità del patteggiamento (es. Sez. F., n. 28742/2020 citata) per valutare le probabilità di ammissibilità di un ricorso.

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