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Sentenza

Sentenza n. 4826/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 00491/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507048

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia – sezione staccata di Brescia che aveva annullato il diniego comunale di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base e gli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva annullato il diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base alta complessivamente 36 metri, collocata in area non sottoposta a vincolo paesaggistico. Il primo motivo censurava la mancata considerazione del fatto che la relazione di impatto paesistico era stata prodotta dalla stessa operatrice nel procedimento, sostenendo che tale comportamento avrebbe dovuto impedire la contestazione giudiziale della necessità o legittimità della valutazione paesaggistica. Il secondo motivo contestava la valutazione del TAR sulla compatibilità paesaggistica dell’impianto e la ritenuta illegittimità della richiesta comunale di ridurne l’altezza da 36 a 18 metri; il Comune richiamava il contesto residenziale, la prossimità alla Riserva naturale di Bosco Fontana, l’impatto sullo skyline e i valori attribuiti ai parametri regionali. L’operatrice ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità e per mancata contestazione delle statuizioni effettive della sentenza di primo grado. Sono inoltre intervenuti ad adiuvandum alcuni cittadini che assumevano di essere residenti o di lavorare nelle vicinanze dell’impianto e di essere esposti a possibili pregiudizi alla salute e alla qualità della vita.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile l’intervento dei cittadini. Pur riconoscendo in astratto che la vicinanza all’impianto può fondare un interesse non meramente patrimoniale, gli intervenienti non hanno fornito elementi fattuali specifici, certi e oggettivi sulla propria residenza o sul domicilio lavorativo tali da differenziare la loro posizione da quella della generalità dei consociati. La documentazione da essi prodotta è stata dichiarata inutilizzabile e la questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta priva di rilevanza nel giudizio. Il primo motivo d’appello è stato esaminato nel merito e respinto. Esso era sufficientemente specifico e si confrontava con la questione dedotta in primo grado, ma la produzione della relazione paesaggistica nel procedimento non costituisce acquiescenza tacita né impedisce all’operatore di contestare in giudizio la doverosità o la legittimità dell’incombente, trattandosi di questione regolata dalla legge e non dalla condotta processuale o procedimentale della parte. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava specificamente con le rationes decidendi della sentenza del TAR. Il Comune aveva riproposto le difese già svolte in primo grado, senza censurare puntualmente: la qualificazione dell’esame paesistico come contributo istruttorio non automaticamente ostativo; l’erronea applicazione dei parametri relativi alla sensibilità paesistica dell’area; l’impossibilità di imporre limiti di altezza privi di adeguata giustificazione; e la mancata dimostrazione dell’esistenza di soluzioni tecniche ed economicamente equivalenti con altezza inferiore. L’effetto devolutivo dell’appello non esonera l’appellante dall’onere di formulare critiche specifiche alla sentenza impugnata e di spiegare perché le conclusioni del primo giudice siano erronee. L’appello è stato quindi respinto in parte e dichiarato inammissibile in altra parte, con conferma della sentenza del TAR. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    l'appellante ha l'onere di specificare i motivi dell'impugnazione

    L’appello deve contenere critiche specifiche rivolte alla sentenza impugnata e non può limitarsi a richiamare o riproporre le ragioni già dedotte in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato

    Il giudice deve esaminare le domande e i motivi rilevanti, mentre le doglianze non espressamente trattate sono ritenute non decisive ai fini della pronuncia.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    disciplina del corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione

    La disposizione è richiamata nel ricostruire i limiti del potere comunale in materia di localizzazione degli impianti, senza che il Consiglio di Stato ne faccia applicazione decisiva ai fini del dispositivo.

  • artt. 35 e 39 PTPR Lombardia

    La disciplina dell’esame di impatto paesistico può operare sull’intero territorio comunale, ma la relativa valutazione non può trasformarsi in un divieto generalizzato; nel presente grado, tali profili non sono stati esaminati nel merito per l’inammissibilità del secondo motivo d’appello.

  • D.G.R. Lombardia 8 novembre 2002, n. 7/11045

    I parametri regionali sull’esame paesistico costituiscono, secondo la sentenza di primo grado richiamata, un contributo istruttorio e non possono essere utilizzati automaticamente come ostacolo all’installazione; il Comune non ha specificamente censurato tale statuizione.

Massime di principio

  • L’appello amministrativo, pur avendo effetto devolutivo, deve contenere specifiche critiche alle rationes decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre le difese o gli argomenti già svolti in primo grado senza confrontarsi con le statuizioni decisive del giudice di prime cure.
  • La produzione, da parte dell’interessato, di una relazione o di un documento nel procedimento amministrativo non integra acquiescenza tacita e non gli impedisce di contestare in giudizio la doverosità o la legittimità dell’adempimento, quando la relativa disciplina dipenda dalla legge e non dalla condotta della parte.
  • La vicinitas può fondare la legittimazione all’intervento a tutela della conservazione di un provvedimento amministrativo quando siano prospettati pregiudizi alla vivibilità, fruibilità e qualità della vita; tuttavia, l’interventore deve allegare e provare elementi specifici, certi e oggettivi che differenzino la sua posizione da quella della generalità dei consociati.
  • La mancata specifica censura di una ratio decidendi rende inammissibile il motivo d’appello e preclude al giudice di secondo grado l’esame delle questioni di merito cui quella ratio si riferisce.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioVincoli e piani paesaggisticiAppelloLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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