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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35205/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una assicurata nei confronti di una compagnia di assicurazioni e del relativo agente, per euro 80.000,00. La ricorrente deduceva di aver sottoscritto, tramite l’agente, una nuova polizza vita e di avervi destinato il premio ricavato dal riscatto di una precedente polizza; sosteneva poi che la nuova polizza non fosse coperta dalle garanzie dovute e chiedeva la restituzione delle somme versate, invocando la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. La compagnia proponeva opposizione negando sia il pagamento del premio della nuova polizza mediante riscatto della precedente, sia la titolarità della polizza riscattata in capo alla controparte. I giudici di merito accoglievano l’opposizione, ritenendo non provato il pagamento del premio. Con il ricorso per cassazione la ricorrente lamentava: (1) violazione degli artt. 2049, 2697, 2702 c.c. e degli artt. 99, 113, 115, 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato rilievo alla dichiarazione resa dall’agente, nonostante la mancata contestazione da parte della compagnia; (2) omesso esame del comportamento illecito dell’agente, qualificato come fatto decisivo; (3) violazione degli artt. 1307, 1309, 2049, 2697, 2702, 2735 c.c. e degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c., per erronea qualificazione della dichiarazione dell’agente e del relativo valore probatorio; (4) ulteriore omesso esame del comportamento illecito dell’agente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e terzi motivi mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dell’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la valutazione della confessione stragiudiziale resa a un terzo e la credibilità dei testimoni rientrano nel giudizio di merito, e che non risultava una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Quanto ai secondi e quarti motivi, li ha dichiarati inammissibili perché formulati in modo generico, senza individuare i fatti storici asseritamente omessi; inoltre, trattandosi di "doppia conforme", il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era comunque non deducibile senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della compagnia e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    richiamato come fondamento della responsabilità del preponente per il fatto illecito del preposto, ma la Corte non entra nel merito del suo ambito applicativo perché i motivi sono inammissibili

  • art. 2697 c.c.

    evocato in relazione al riparto dell’onere della prova sul pagamento del premio, ma le censure sono ritenute dirette a sollecitare un nuovo giudizio di fatto

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’efficacia probatoria della dichiarazione sottoscritta dall’agente

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore confessori o della dichiarazione dell’agente

  • art. 99 c.p.c.

    citato nella doglianza sulla dedotta violazione delle regole processuali

  • art. 112 c.p.c.

    citato nella doglianza sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 113 c.p.c.

    citato nella doglianza sulla decisione secondo diritto

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali, non quando compie una valutazione comparativa delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte afferma che il giudice di merito può attribuire maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre nell’esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 1307 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza specifica presa di posizione di merito

  • art. 1309 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza specifica presa di posizione di merito

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato come rimedio non utilizzato per ottenere l’esibizione della polizza riscattata

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4

    titoli di ricorso per violazione di legge e nullità processuale, ritenuti in concreto diretti a contestare il fatto e la prova

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi, dichiarato inammissibile perché generico e, in ogni caso, ostato dalla doppia conforme

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.
  • La valutazione della confessione stragiudiziale resa a un terzo e della attendibilità dei testimoni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica e completa.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, disattende prove legali o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi; non ricorre quando il giudice opera un apprezzamento comparativo tra elementi istruttori.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione specifica del fatto storico decisivo omesso e, in caso di doppia conforme, occorre anche dimostrare che le ragioni di fatto delle due decisioni di merito siano diverse.
  • Se l’esibizione di un documento è rilevante ai fini probatori, la parte che vi ha interesse deve attivarsi con gli strumenti processuali appropriati; la mancata attivazione può pesare sull’apprezzamento di insufficienza della prova.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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