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Ordinanza

Ordinanza n. 2375/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. II, n. 1126/2026, di reiezione della domanda cautelare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrenti privati)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per la riforma dell’ordinanza con cui il TAR Campania aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non emergono né l’atto amministrativo originariamente impugnato né i motivi specifici dedotti a sostegno dell’appello. Il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente, nella fase cautelare, l’esigenza di assicurare una sollecita decisione sul merito, favorevole o sfavorevole alle ricorrenti, a controversia ancora integra.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Non sono esplicitati nel testo i concreti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora né il contenuto specifico della misura cautelare concessa. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate per motivate ragioni.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d’appello, il Consiglio di Stato può riformare l’ordinanza del TAR che abbia respinto la tutela cautelare e accogliere l’istanza cautelare proposta in primo grado.
  • Quando la controversia è ancora integra e risulta prevalente l’esigenza di una sollecita decisione definitiva, la tutela cautelare può essere accompagnata dalla trasmissione degli atti al TAR per la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando il giudice ravvisi motivate ragioni, anche senza ulteriore specificazione nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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