Cassazione Penale, Sentenza n. 36760/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di estinzione del reato di oltraggio ai sensi dell'art. 341-bis c.p., perché il risarcimento del danno (complessivi euro 300) è stato effettuato dopo l'apertura del dibattimento e perché tale risarcimento sarebbe stato parziale e simbolico, quindi non "integrale" come richiesto dalla norma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Firenze e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Ha ritenuto che il risarcimento previsto dall'art. 341-bis, comma 3, c.p. debba essere "integrale" e realizzato "prima del giudizio"; nel caso concreto la documentazione del risarcimento e la lettera di scuse sono state depositate dopo l'apertura del dibattimento, per cui la riparazione è tardiva e non estingue il reato. La Corte ha però indicato che può trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ma ha disposto il rinvio perché la valutazione dei presupposti di tale norma richiede accertamenti di merito che la Cassazione, giudice di legittimità, non è tenuta a svolgere sulla base degli atti sintetici prodotti.
Norme richiamate
art. 341-bis cod. pen.
"integrale"; "prima del giudizio"
La Corte interpreta "prima del giudizio" come da intendersi anteriorità all'apertura del dibattimento: il risarcimento deve essere spontaneo e anteriore all'andamento del processo per dimostrare la serietà dell'intento riparatorio; il requisito dell'"integralità" è soggetto a valutazione discrezionale in rapporto alle circostanze del caso (grado di offesa, modalità della condotta, condizioni economiche, soddisfazione delle persone offese).
art. 162-ter cod. pen.
"apertura del dibattimento"
Norma affine che utilizza espressamente la locuzione "apertura del dibattimento"; la Corte la richiama come parametro per interpretare la più ampia formula "prima del giudizio" dell'art. 341-bis, confermando che l'orientamento deve privilegiare la cura della spontaneità della riparazione.
art. 131-bis cod. pen.
Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte osserva che, sebbene la dichiarazione di estinzione ex art. 341-bis non possa essere riconosciuta nel caso concreto, resta possibile l'accertamento della particolare tenuità; tale accertamento però richiede valutazioni di merito (tenuità del danno o del pericolo, esigua colpevolezza, non abitualità, assenza delle cause ostative) che la Cassazione non può effettuare quando non risultino immediatamente ed univocamente dagli atti.
art. 129 cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di declaratoria immediata di cause di proscioglimento in ogni stato e grado del processo; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette che la particolare tenuità possa essere rilevata d'ufficio se i presupposti risultano immediatamente dagli atti.
d.l. 14 giugno 2019, n. 54 (convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77)
Novella che ha escluso l'area applicativa della particolare tenuità per i fatti disciplinati dall'art. 341-bis; la Corte precisa che tale esclusione è normativa successiva al fatto (22/04/2017) e quindi non applicabile retroattivamente al caso di specie.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Norme richiamate a motivo del trattamento cartolare del procedimento; non incidono sulla decisione di merito ma sul rito/processo adottato per il trattamento del ricorso.
Massime di principio
- La locuzione "prima del giudizio" prevista dall'art. 341-bis c.p. va interpretata come anteriore all'apertura del dibattimento: la riparazione proposta dopo l'apertura del dibattimento è tardiva e non estingue il reato.
- Il risarcimento richiesto per estinguere il reato secondo l'art. 341-bis deve essere "integrale"; l'adeguatezza dell'integralità è valutazione discrezionale dipendente dalle circostanze del caso (gravità, condizioni economiche, soddisfazione delle persone offese).
- La spontaneità e anteriorità del gesto riparatorio sono elementi essenziali per dimostrare la serietà dell'intento riparatorio e per evitare che il comportamento venga condizionato dall'andamento del processo.
- Se la riparazione è tardiva o parziale, ciò non esclude automaticamente ogni possibile esito favorevole all'imputato: può essere valutata la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), salvo che la normativa successiva non la escluda per il caso concreto e fermo restando che la verifica richiede accertamenti di merito.
- La Corte di Cassazione, giudice di legittimità, può dichiarare d'ufficio la non punibilità per particolare tenuità solo quando i presupposti siano immediatamente e univocamente desumibili dagli atti; in presenza di valutazioni di merito non univoche, deve rinviare al giudice del merito.
- L'accettazione del risarcimento da parte delle persone offese può essere valutata come elemento favorevole, ma non sostituisce il rispetto dei requisiti temporali e di integrale riparazione previsti dalla norma.
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