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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36760/2022 del 28/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della declaratoria di estinzione del reato di oltraggio ai sensi dell'art. 341-bis c.p., perché il risarcimento del danno (complessivi euro 300) è stato effettuato dopo l'apertura del dibattimento e perché tale risarcimento sarebbe stato parziale e simbolico, quindi non "integrale" come richiesto dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Firenze e ha rinviato il giudizio alla Corte d'appello di Firenze. Ha ritenuto che il risarcimento previsto dall'art. 341-bis, comma 3, c.p. debba essere "integrale" e realizzato "prima del giudizio"; nel caso concreto la documentazione del risarcimento e la lettera di scuse sono state depositate dopo l'apertura del dibattimento, per cui la riparazione è tardiva e non estingue il reato. La Corte ha però indicato che può trovare applicazione la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), ma ha disposto il rinvio perché la valutazione dei presupposti di tale norma richiede accertamenti di merito che la Cassazione, giudice di legittimità, non è tenuta a svolgere sulla base degli atti sintetici prodotti.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    "integrale"; "prima del giudizio"

    La Corte interpreta "prima del giudizio" come da intendersi anteriorità all'apertura del dibattimento: il risarcimento deve essere spontaneo e anteriore all'andamento del processo per dimostrare la serietà dell'intento riparatorio; il requisito dell'"integralità" è soggetto a valutazione discrezionale in rapporto alle circostanze del caso (grado di offesa, modalità della condotta, condizioni economiche, soddisfazione delle persone offese).

  • art. 162-ter cod. pen.

    "apertura del dibattimento"

    Norma affine che utilizza espressamente la locuzione "apertura del dibattimento"; la Corte la richiama come parametro per interpretare la più ampia formula "prima del giudizio" dell'art. 341-bis, confermando che l'orientamento deve privilegiare la cura della spontaneità della riparazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte osserva che, sebbene la dichiarazione di estinzione ex art. 341-bis non possa essere riconosciuta nel caso concreto, resta possibile l'accertamento della particolare tenuità; tale accertamento però richiede valutazioni di merito (tenuità del danno o del pericolo, esigua colpevolezza, non abitualità, assenza delle cause ostative) che la Cassazione non può effettuare quando non risultino immediatamente ed univocamente dagli atti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di declaratoria immediata di cause di proscioglimento in ogni stato e grado del processo; la Corte richiama la giurisprudenza che ammette che la particolare tenuità possa essere rilevata d'ufficio se i presupposti risultano immediatamente dagli atti.

  • d.l. 14 giugno 2019, n. 54 (convertito dalla L. 8 agosto 2019, n. 77)

    Novella che ha escluso l'area applicativa della particolare tenuità per i fatti disciplinati dall'art. 341-bis; la Corte precisa che tale esclusione è normativa successiva al fatto (22/04/2017) e quindi non applicabile retroattivamente al caso di specie.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228

    Norme richiamate a motivo del trattamento cartolare del procedimento; non incidono sulla decisione di merito ma sul rito/processo adottato per il trattamento del ricorso.

Massime di principio

  • La locuzione "prima del giudizio" prevista dall'art. 341-bis c.p. va interpretata come anteriore all'apertura del dibattimento: la riparazione proposta dopo l'apertura del dibattimento è tardiva e non estingue il reato.
  • Il risarcimento richiesto per estinguere il reato secondo l'art. 341-bis deve essere "integrale"; l'adeguatezza dell'integralità è valutazione discrezionale dipendente dalle circostanze del caso (gravità, condizioni economiche, soddisfazione delle persone offese).
  • La spontaneità e anteriorità del gesto riparatorio sono elementi essenziali per dimostrare la serietà dell'intento riparatorio e per evitare che il comportamento venga condizionato dall'andamento del processo.
  • Se la riparazione è tardiva o parziale, ciò non esclude automaticamente ogni possibile esito favorevole all'imputato: può essere valutata la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis), salvo che la normativa successiva non la escluda per il caso concreto e fermo restando che la verifica richiede accertamenti di merito.
  • La Corte di Cassazione, giudice di legittimità, può dichiarare d'ufficio la non punibilità per particolare tenuità solo quando i presupposti siano immediatamente e univocamente desumibili dagli atti; in presenza di valutazioni di merito non univoche, deve rinviare al giudice del merito.
  • L'accettazione del risarcimento da parte delle persone offese può essere valutata come elemento favorevole, ma non sostituisce il rispetto dei requisiti temporali e di integrale riparazione previsti dalla norma.

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