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Sentenza

Sentenza del 08/01/2019 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

DOGANE - accise sul gasolio - riduzione per il trasporto di merci - art. 5, d.l. n. 452/2001 - estensione al trasporto di persone - tipologia del mezzo che impiega il gasolio - irrilevanza - filobus - spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Dogane contestava il rimborso dell'accisa sul gasolio utilizzato dalla società per alimentare i gruppi motogeneratori di otto filobus. Secondo l'Ufficio, l'agevolazione prevista dal DPR 277/2000 e dalla normativa sul gasolio commerciale spettava soltanto per il gasolio impiegato direttamente da autoveicoli destinati all'autotrazione, mentre i filobus sarebbero stati esclusi perché classificati come filoveicoli e perché il gasolio produceva energia elettrica anziché azionare direttamente le ruote. La società sosteneva invece che, dopo l'estensione dell'agevolazione al trasporto di persone operata dall'art. 5 del d.l. n. 452/2001, il beneficio dipendesse dall'attività di trasporto esercitata e non dalla tipologia del mezzo; inoltre, il gasolio era comunque funzionalmente destinato alla trazione dei filobus.

La decisione

La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. Ha ritenuto che l'art. 5 del d.l. n. 452/2001 avesse esteso l'agevolazione agli esercenti il trasporto pubblico di persone, superando il riferimento esclusivo agli autoveicoli e collegando il beneficio all'attività esercitata. Il richiamo ai trasporti a fune conferma, secondo la decisione, che non rileva la specifica classificazione del veicolo. È stato inoltre ritenuto irrilevante che il gasolio alimentasse prima un generatore o una batteria: la sua destinazione finale era la trazione del filobus. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 300 euro. Quanto al pulmino, l'avviso era già stato parzialmente annullato in autotutela per 154,64 euro.

Norme richiamate

  • Art. 5 del d.l. n. 452/2001

    La riduzione prevista si applica, tra l'altro, alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico di trasporti di persone.

    La norma ha esteso l'agevolazione sul gasolio agli esercenti il trasporto pubblico di persone e ha spostato il criterio rilevante dalla tipologia del veicolo all'attività di trasporto esercitata.

  • DPR n. 277/2000

    La disciplina originaria dell'agevolazione era riferita principalmente al gasolio utilizzato per il trasporto di merci; secondo la Commissione, il relativo riferimento agli autoveicoli deve essere coordinato e ritenuto superato dall'estensione successiva introdotta dal d.l. n. 452/2001.

  • D.lgs. n. 285/1992, Codice della strada, artt. 47 e 54

    L'Agenzia invocava la distinzione tra autoveicoli e filoveicoli per escludere questi ultimi dal beneficio. La Commissione ha ritenuto tale classificazione non decisiva ai fini dell'agevolazione fiscale successiva, fondata sull'attività esercitata.

  • Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992

    L'eccezione della società, secondo cui il richiamo al Codice della strada sarebbe stato una domanda nuova in appello, è stata respinta: si trattava di precisazioni giuridiche della domanda originaria e non di un ampliamento della domanda.

  • Art. 12 delle Preleggi

    L'Agenzia richiamava l'interpretazione letterale della normativa, ma la Commissione ha privilegiato una lettura sistematica della disciplina successiva, valorizzando l'attività di trasporto e la finalità effettiva del consumo di gasolio.

  • Art. 7 della direttiva 2003/96/CE

    La direttiva era invocata dall'Agenzia per sostenere la limitazione dell'agevolazione ai carburanti utilizzati dagli autoveicoli; il richiamo non è stato ritenuto idoneo a escludere il beneficio nel caso concreto.

  • Art. 1, comma 645, della legge n. 208/2015

    Il riferimento legislativo ai 'veicoli', anziché ai soli 'autoveicoli', è stato valorizzato come elemento ulteriore a sostegno di un'interpretazione non limitata alla classificazione tecnica del mezzo.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa estende espressamente il beneficio a un'attività di trasporto di persone, il requisito può essere valutato principalmente in base all'attività esercitata e non esclusivamente in base alla categoria tecnica del veicolo.
  • La classificazione amministrativa o tecnica del mezzo non è necessariamente decisiva se la normativa successiva ha ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione.
  • Il carburante può essere considerato impiegato per la trazione anche quando alimenta indirettamente il sistema motore, ad esempio tramite un generatore o una batteria, purché sussista un nesso funzionale diretto tra il consumo del carburante e il movimento del mezzo.
  • Nell'interpretazione delle agevolazioni fiscali occorre considerare il testo vigente e le modifiche normative successive, evitando di applicare in modo isolato la disciplina originaria.
  • La soluzione dipende comunque dalla specifica formulazione normativa applicabile al periodo d'imposta e dalla documentazione che dimostri sia l'esercizio del servizio di trasporto sia il quantitativo e la destinazione del gasolio consumato.

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