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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27655/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Genova che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato presentata dal ricorrente. Il ricorrente chiedeva la rescissione della sentenza di condanna (Tribunale di Genova 15/05/2017, confermata in appello 03/07/2023, irrevocabile dal 16/11/2023) per nullità assoluta del giudizio dovuta alla mancata "effettiva conoscenza" del processo: le notifiche del decreto di citazione erano state eseguite per compiuta giacenza al domicilio eletto (abitazione del ricorrente), ma il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato il 02/12/2016 per mancanza di contatti con l'imputato, circostanza che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe l'assenza di un rapporto professionale e quindi l'assenza di effettiva conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse erroneamente dedotto l'effettiva conoscenza del procedimento dal solo dato formale della regolarità delle notifiche (compiuta giacenza) senza valutare le circostanze concrete, in particolare la rinuncia del difensore per mancanza di contatti e l'assenza di altri indici di conoscenza effettiva. La Suprema Corte ha quindi riconosciuto il presupposto per la rescissione del giudicato per incolpevole mancata conoscenza del processo, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, ha revocato le sentenze della Corte d'appello di Genova del 03/07/2023 e del Tribunale di Genova del 15/05/2017 e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per un nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    Riferimento alla norma sulla rescissione del giudicato per cause di nullità che comportano l'assenza di effettiva conoscenza del procedimento; la Corte ha applicato la nozione per valutare l'incolpevole mancata conoscenza e l'annullamento del giudicato.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma sulle condizioni di procedibilità in assenza dell'imputato e sulla nozione di 'effettiva conoscenza'. La Corte ha richiamato che la regolarità formale della notifica non esaurisce la verifica: occorre valutare la prova della conoscenza o della volontaria sottrazione.

  • art. 162 c.p.p.

    Norma sulle notificazioni e sugli effetti della mancata comunicazione del mutamento di domicilio; la Corte ha precisato che l'omessa comunicazione del domicilio rileva ai fini delle notificazioni ma non prova di per sé l'effettiva conoscenza del processo.

  • d.lgs. n.150/2022

    Riforma del processo in assenza richiamata per distinguere tra regolarità formale della vocatio in iudicium e verifica dell'effettiva conoscenza dell'imputato; conferma la necessità di accertamento probatorio sulle circostanze concrete.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 28912/2019 Innaro; Sez. U. n. 23948/2019 Ismail)

    Orientamenti interpretativi utilizzati dalla Corte per definire i confini della nozione di 'effettiva conoscenza': la conoscenza rilevante è quella riferita alla vocatio in iudicium e non ad altri atti (es. avviso di conclusione indagini); la nomina o elezione di domicilio presso un difensore genera una presunzione relativa di obbligo di informarsi, ma non una prova assoluta della conoscenza.

Massime di principio

  • La regolarità formale della notifica (anche per compiuta giacenza) non è sufficiente a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve valutare le circostanze concrete e le prove che attestino la conoscenza o la volontaria sottrazione.
  • La rinuncia del difensore di fiducia per mancati contatti è un elemento significativo che può indicare l'assenza di un rapporto professionale e, quindi, la mancanza di effettiva conoscenza; va considerata nel complesso probatorio.
  • La dichiarazione o elezione di domicilio presso un difensore, la sottoposizione a misura cautelare o la nomina di un difensore di fiducia producono una presunzione relativa dell'onere dell'imputato di tenersi informato, ma tale presunzione può essere effettivamente contrastata dalla prova contraria dell'assenza di conoscenza.
  • L'omessa comunicazione del mutamento di domicilio incide solo sul piano delle notificazioni (art. 162 c.p.p.) e non prova di per sé l'effettiva conoscenza del processo.
  • Se dall'esame del caso concreto risulta l'incolpevole mancata conoscenza del processo, è possibile ottenere la rescissione del giudicato e il rinvio per un nuovo giudizio.

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