Cassazione Penale, Ordinanza n. 17100/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che ne aveva confermato la responsabilità per rapina aggravata e lesioni aggravate. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità, ma la censura si risolveva nella richiesta di un diverso apprezzamento delle prove e della credibilità della persona offesa, già esaminata e ritenuta attendibile nei gradi di merito. Con il secondo motivo si denunciava un asserito travisamento del fatto, ma in modo generico e indeterminato, senza indicare con specificità gli elementi di fatto e di diritto su cui la censura si fondava.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che il ricorrente tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità della persona offesa, attività preclusa al giudice di legittimità, e che la Corte territoriale aveva motivato in modo coerente richiamando la credibilità della vittima e la convergenza degli ulteriori elementi di prova. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto la doglianza generica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, c.p.p.
Il ricorso deve contenere censure specifiche e puntuali; la loro mancanza rende l'impugnazione inammissibile.
art. 608 c.p.p.
Norma processuale di riferimento per il ricorso per cassazione, evocata implicitamente dal tipo di giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o un diverso giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare l'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice ne verifichi con motivazione adeguata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca, con un controllo particolarmente rigoroso quando la persona offesa si sia costituita parte civile.
- La denuncia di travisamento del fatto è inammissibile se formulata in modo generico: il ricorrente deve indicare in modo preciso gli elementi di fatto e di diritto asseritamente travisati e spiegare perché la motivazione della sentenza sarebbe erronea.
- Il giudizio di cassazione è limitato al controllo della coerenza logica e giuridica della motivazione, senza sovrapposizione del proprio apprezzamento del compendio probatorio a quello compiuto dai giudici di merito.
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