Sentenza n. 10527/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del provvedimento della Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale – Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti, prot. n. -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 9 febbraio 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di assegnazione con effetto immediato e per esigenze di servizio dalla Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza a un Ispettorato di pubblica sicurezza nella stessa città
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'atto qualificato come trasferimento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, con particolare riferimento al rischio di aggravamento delle proprie condizioni psico-fisiche e della patologia della colonna vertebrale. Ha sostenuto che l'assegnazione al nuovo ufficio avrebbe comportato lo svolgimento di servizi caratterizzati da prolungata stazione eretta, uso dell'armamento, del cinturone e del giubbotto antiproiettile, incompatibili con il proprio stato di salute. Sono state inoltre contestate le garanzie procedimentali e motivazionali proprie dei trasferimenti. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato l'atto non come trasferimento tecnico, ma come mero atto di organizzazione interna e mutamento di incarico tra unità organiche situate nella medesima città. Ne consegue che l'Amministrazione esercita il proprio potere discrezionale di organizzazione del servizio e non è tenuta a garantire il contraddittorio procedimentale né una motivazione puntuale proprie dei trasferimenti in senso stretto; è sufficiente l'indicazione delle esigenze di servizio perseguite. Il giudice ha tuttavia precisato che l'Amministrazione deve, previo svolgimento degli accertamenti necessari e secondo le procedure di legge, evitare di adibire la dipendente a servizi incompatibili con il suo stato di salute, anche nella nuova sede, potendo operare l'istituto dell'esonero. L'assegnazione resta legittima purché riferita a compiti propri della qualifica, non abbia finalità punitive e non eluda il procedimento disciplinare. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Utilizzato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in materia di protezione dei dati relativi alla salute, a fondamento dell'oscuramento disposto.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Lo spostamento di un dipendente della Polizia di Stato da un ufficio a un altro situato nella medesima città, senza mutamento della sede territoriale, costituisce di regola un atto di organizzazione interna e non un trasferimento in senso tecnico.
- Un atto di mera organizzazione interna non richiede le garanzie partecipative né l'onere motivazionale propri del trasferimento tecnico; è sufficiente l'indicazione delle esigenze di servizio perseguite.
- L'esercizio del potere organizzativo interno è legittimo se il dipendente è assegnato a compiti coerenti con la qualifica rivestita e se lo spostamento non dissimula una finalità punitiva o l'elusione del procedimento disciplinare.
- La qualificazione dell'atto come mera assegnazione interna non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di tutelare la salute del dipendente: previo espletamento degli accertamenti e delle procedure necessarie, non possono essere imposti servizi incompatibili con le condizioni psico-fisiche accertate.
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