Sentenza del 30/03/2015 n. 1267 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO TRIBUTARIO - Tardività del ricorso - Causa non imputabile - Familiari del difensore - Problemi di salute - Rimessione in termini - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa rimessione in termini è stata negata. Le condizioni di salute dei familiari non conviventi del difensore, riguardando soggetti diversi dal contribuente e non integrando un impedimento diretto, assoluto e imprevedibile del ricorrente o del suo difensore, non sono state ritenute sufficienti a giustificare la tardività del ricorso. Il ricorso è pertanto rimasto tardivo e inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini sostenendo che il ritardo nella proposizione del ricorso fosse dovuto alle gravi condizioni di salute di familiari non conviventi del proprio difensore. La questione riguardava la possibilità di qualificare tali circostanze come causa non imputabile idonea a giustificare il superamento del termine processuale ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c.
Norme richiamate
Art. 184-bis c.p.c.
La rimessione in termini può essere riconosciuta quando la parte dimostra di essere incorsa nella decadenza per una causa non imputabile. La norma richiede un impedimento concreto, oggettivo e non superabile con l’ordinaria diligenza; non è sufficiente una difficoltà organizzativa o personale riferibile a familiari del difensore non conviventi.
Massime di principio
- La rimessione in termini per causa non imputabile è un rimedio eccezionale e richiede la prova di un impedimento grave, oggettivo, imprevedibile e direttamente incidente sulla possibilità di compiere l’atto processuale.
- Le condizioni di salute di familiari del difensore, soprattutto se non conviventi, non giustificano automaticamente la tardività: occorre dimostrare che abbiano reso concretamente e inevitabilmente impossibile il deposito tempestivo.
- Le difficoltà personali o professionali del difensore non esonerano di regola la parte dal rispetto dei termini processuali, anche perché il difensore deve adottare misure organizzative alternative, come la sostituzione o il ricorso a un collega.
- La valutazione deve concentrarsi sul nesso causale tra l’impedimento e la decadenza: quanto più l’evento è indiretto rispetto alla parte o all’attività processuale, tanto più difficile sarà ottenere la rimessione in termini.
- Il rispetto dei termini di impugnazione è essenziale; in assenza di una prova rigorosa della causa non imputabile, il ricorso tardivo viene dichiarato inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 mar 2015Sentenza del 30/03/2015 n. 209 - Comm. Trib. Prov. Pisa
- Sentenza · 30 mar 2015Sentenza del 30/03/2015 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Modena
- Sentenza · 30 mar 2015Sentenza del 30/03/2015 n. 1254 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 30 mar 2015Sentenza del 30/03/2015 n. 1256 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 30 mar 2015Sentenza del 30/03/2015 n. 1257 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 30 mar 2015Sentenza del 30/03/2015 n. 1258 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →