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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32653/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagata)

La controversia

L'indagata era sottoposta a indagini, in concorso con un altro soggetto, per la detenzione e il confezionamento in dosi di cocaina, per un quantitativo di circa 460 grammi, rinvenuta presso un'abitazione nella quale era stata trovata intenta al confezionamento, nonché per la detenzione di ulteriori quantitativi rinvenuti nella sella di una moto e in un'altra abitazione nella disponibilità del coindagato. Il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre. Il Tribunale del riesame, accogliendo l'appello del pubblico ministero, aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere. La difesa ha dedotto carenza e illogicità della motivazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza della misura, valorizzando l'incensuratezza dell'indagata, l'ammissione degli addebiti, la distanza dell'abitazione dei domiciliari dal luogo in cui era avvenuto il confezionamento e l'assenza di elementi concreti circa suoi contatti con il circuito di approvvigionamento e spaccio. La Corte ha ritenuto generica e apodittica la motivazione del Tribunale, che aveva fondato il pericolo di reiterazione soprattutto sulla relazione dell'indagata con il coindagato e sulla prossimità geografica dell'abitazione, senza calibrare il giudizio sul concreto contributo materiale della singola concorrente e senza indicare elementi specifici sulla sua capacità di violare le prescrizioni o mantenere contatti con l'esterno.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame. È rimasta ferma l'efficacia della misura degli arresti domiciliari disposta dal giudice per le indagini preliminari. La decisione si fonda sul difetto di una motivazione specifica e concreta circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari e sulla violazione dei criteri di proporzionalità, adeguatezza e individualizzazione della misura cautelare. La mera prossimità dell'abitazione ai luoghi di spaccio non è stata ritenuta sufficiente; eventuali rischi di allontanamento o contatti esterni avrebbero potuto essere fronteggiati con prescrizioni ulteriori o con strumenti di controllo meno afflittivi.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice provvisoriamente contestata per la detenzione e il confezionamento di sostanze stupefacenti.

  • art. 274, comma 1, c.p.p.

    I criteri relativi alle esigenze cautelari devono essere specificamente valutati nel determinare la misura applicabile.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    La custodia cautelare in carcere è misura residuale e può essere applicata o confermata solo quando il giudice espliciti specificamente l'inadeguatezza delle altre misure, anche applicate congiuntamente; la valutazione deve rispettare proporzionalità e adeguatezza.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha rafforzato l'obbligo di motivazione specifica sull'inadeguatezza delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere.

Massime di principio

  • La custodia cautelare in carcere, quale misura cautelare più grave, è applicabile soltanto quando il giudice dimostri con motivazione specifica, concreta e individualizzata che le altre misure coercitive o interdittive, anche applicate congiuntamente, siano inadeguate rispetto alle esigenze cautelari.
  • Nel concorso di persone nel reato, il giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare deve essere calibrato sul concreto ruolo e sul contributo materiale del singolo concorrente, non potendo fondarsi soltanto sulla gravità astratta del reato o sulle condotte del coindagato.
  • La valutazione dell'inidoneità degli arresti domiciliari non può fondarsi su mere supposizioni o sulla possibilità astratta di violazione delle prescrizioni, ma richiede elementi specifici indicativi della concreta probabilità di allontanamento, di mancato autocontrollo o di contatti con l'ambiente criminale.
  • La mera prossimità geografica dell'abitazione destinata agli arresti domiciliari ai luoghi di commissione del reato o di approvvigionamento dello stupefacente non dimostra, di per sé, l'inadeguatezza della misura custodiale domiciliare.
  • Prima di applicare la custodia cautelare in carcere, il giudice deve valutare se il rischio cautelare possa essere adeguatamente contenuto mediante prescrizioni più rigorose o strumenti di controllo ulteriori, quali il divieto di comunicazione con soggetti estranei al nucleo familiare o il braccialetto elettronico.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale

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