Cassazione Penale, Sentenza n. 15088/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari contestando: 1) nullità della pronuncia per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del 17/09/2020 e mancata utilizzabilità delle prove assunte in quella udienza; 2) errori di motivazione e applicazione dell'art. 644 c.p. (usura) circa la valutazione e il riscontro delle dichiarazioni delle persone offese; 3) errata qualificazione della circostanza aggravante dello stato di bisogno per le persone offese Tozzi e Forchingione; 4) omissione di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.; 5) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza del 17/09/2020 potesse invalidare solo le attività svolte in quella specifica udienza e la relativa utilizzazione delle prove, non l'intero procedimento; inoltre il difensore ha partecipato alle udienze successive e i ricorrenti non hanno indicato quale fosse l'incidenza decisiva delle prove acquisite nell'udienza invalida sulla decisione di merito. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato in quanto la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e ha preso a fondamento anche elementi documentali e conversazioni intercettate. Il terzo motivo (stato di bisogno) è stato rigettato: la Corte d'appello ha correttamente valutato le condizioni di indigenza delle vittime e applicato il principio secondo il quale lo stato di bisogno, in materia di usura, va inteso come un impellente assillo che limita la volontà di scelta. Il quarto motivo era inammissibile perché non dedotto in appello e, comunque, la Corte di merito ha motivato la non riconoscibilità della particolare tenuità. Il quinto motivo (attenuanti generiche) è stato ritenuto infondato per apprezzamenti di fatto corretti e non illogici. Conseguenze pratiche: confermata la decisione di appello (che aveva dichiarato la prescrizione per un capo e ritenuto colpevole per le restanti fattispecie con pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione e multa di € 7.500,00), il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per € 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro di denunciabile violazione in cassazione; la Corte valuta la congruità della motivazione rispetto ai motivi dedotti ai sensi di questa norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in apertura del ricorso (riassunto dei motivi) come norma procedurale relativa alla riformulazione e sintesi dei motivi di impugnazione.
art. 644 cod. pen.
Norma sostanziale che disciplina il reato di usura; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del reato e la valutazione delle prove a suo supporto.
art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen.
Richiamata in relazione alla contestata aggravante collegata allo stato di bisogno; la Corte ha ritenuto che la condizione di indigenza delle vittime integrasse l'aggravante secondo la valutazione di merito.
art. 512 cod. proc. pen.
Norma in materia di assunzione di dichiarazioni di persona deceduta; la Corte ha osservato che le dichiarazioni della Tozzi erano state acquisite ai sensi di tale articolo e non risultano essere state revocate o rinnovate con osservazioni efficaci dalla difesa.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante richiamata dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto che la sua mancata concessione fosse fondata sul fatto che non risultava la particolare tenuità rispetto dell'intero importo del debito e degli interessi non estinti.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese e la sanzione in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'omessa notifica di avviso di udienza invalida le sole attività svolte in quella specifica udienza e rende inutilizzabili le prove acquisite in quella seduta, ma non provoca automaticamente la nullità dell'intero procedimento: il ricorrente deve dimostrare l'incidenza decisiva di quelle prove sull'esito del processo.
- Nel ricorso per cassazione volto a contestare l'utilizzabilità di elementi di prova, occorre illustrare la cosiddetta 'prova di resistenza', ossia l'effetto che l'espunzione di tali prove avrebbe avuto sul convincimento dell'autorità di merito.
- La Corte di merito può basare la condanna sulla congruenza e sulla riscontrabilità tra le dichiarazioni delle vittime e altri elementi (documentali, intercettazioni), e la mera proposta di una lettura alternativa delle dichiarazioni non basta in cassazione se non viene mostrata illogicità o contraddittorietà grave nella motivazione.
- In materia di usura, lo 'stato di bisogno' va inteso come un'urgente costrizione economica che limita la libertà di scelta e giustifica l'aggravante quando emerge che il prestito era necessario per il sostentamento; non rilevano in particolare le cause dell'indigenza o l'utilizzo del prestito.
- Le circostanze attenuanti (comprese quelle di particolare tenuità o le attenuanti generiche) devono essere specificamente dedotte e motivate in sede di impugnazione; se non sollevate in appello possono risultare inammissibili in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese e, secondo art. 616 c.p.p., l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in misura equitativamente determinata.
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