Ordinanza n. 13464/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, n. 1659/2025 del 07.02.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: persistente inerzia nell'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 1659/2025, relativo all'attribuzione del beneficio della carta docente
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere la sollecita esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 1659/2025, già oggetto di una precedente sentenza di ottemperanza della Sezione, concernente l'attribuzione del beneficio della carta docente. Ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione e del Commissario ad acta incaricato dell'esecuzione, nonché l'assenza di memorie o relazioni sugli adempimenti compiuti.
La decisione
Il TAR ha rilevato la persistente inerzia dell'Amministrazione e del Commissario ad acta e ha sollecitato il Commissario a porre in essere tutte le attività necessarie alla definitiva e regolare esecuzione della sentenza entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione dell'ordinanza, se anteriore. Il Commissario dovrà, ove occorra, sostituirsi alle Amministrazioni inadempienti, inclusa la Ragioneria territoriale dello Stato, le quali dovranno dare pedissequa attuazione alle sue determinazioni. In caso di ulteriore inerzia, il Commissario è stato convocato alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026 per riferire sugli adempimenti svolti e sui relativi esiti. L'ordinanza non definisce il giudizio con una pronuncia di accoglimento o rigetto della domanda di ottemperanza, ma dispone misure sollecitatorie e di verifica dell'esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, qualora emerga la persistente inerzia dell'amministrazione e dell'organo ausiliario incaricato, il giudice può sollecitare il commissario ad acta a compiere entro un termine assegnato tutte le attività necessarie all'esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può sostituirsi alle amministrazioni inadempienti, comprese le articolazioni amministrative coinvolte nell'attuazione contabile, affinché il contenuto della decisione giudiziaria sia eseguito integralmente e senza deviazioni.
- In presenza di perdurante inerzia nell'esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può convocare il commissario ad acta a una successiva camera di consiglio per acquisire informazioni documentate sugli adempimenti compiuti e sui loro esiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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