Cassazione Civile, Ordinanza n. 07849/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 6 agosto 2007 per la realizzazione di un sistema informativo stradale. La stazione appaltante, dopo il collaudo in corso d'opera e successivi rilievi di irregolarità e disservizi, non approvava la relazione del collaudatore, non liquidava una parte del saldo e non certificava l'esatta esecuzione del servizio; quindi agiva per ottenere la riduzione del prezzo dell'appalto e la restituzione delle somme pagate per prestazioni asseritamente non eseguite o mal eseguite. Le imprese appaltatrici resistevano, una di esse proponendo domanda riconvenzionale per danni da ritardo e per prestazioni non pagate, l'altra chiedendo manleva/regresso. In appello la Regione deduceva due errori: da un lato, l'erronea esclusione dell'applicabilità del d.lgs. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010, sostenendo che la disciplina dei contratti pubblici avrebbe dovuto governare il rapporto; dall'altro, l'erronea qualificazione dei comportamenti della committente come accettazione tacita dell'opera, con conseguente preclusione delle contestazioni sull'inadempimento e sui difetti dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza d'appello sul primo motivo: la disciplina del Codice dei contratti pubblici non era applicabile non perché l'art. 257 limitasse la sua efficacia ai bandi successivi a sessanta giorni dalla pubblicazione, ma perché la norma transitoria corretta è l'art. 253 del d.lgs. 163/2006, che rende applicabile il codice solo alle procedure con bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore; poiché il bando era anteriore, il codice non si applicava. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione sull'avvenuta accettazione tacita dell'opera, fondata su consegna, verifica senza riserve e pagamento del corrispettivo, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione sotto la veste di violazione di legge. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte ha distinto tra censura di diritto e richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 283 c.p.c.
Richiamato per la sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata, ma non decisivo nel ricorso per cassazione.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando la decisione sia conforme a diritto ma sorretta da argomentazione non corretta.
art. 257 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
La Corte ha chiarito che non regola l'ambito temporale di applicazione ai bandi di gara, limitandosi a stabilire l'entrata in vigore del codice.
art. 253 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
È la norma transitoria corretta: il codice si applica alle procedure e ai contratti con bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore.
art. 1668 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di riduzione del prezzo per difetti dell'opera; la Corte non entra nel merito del relativo accertamento perché il primo motivo viene respinto e il secondo è inammissibile.
art. 1665 c.c.
La Corte ribadisce che l'accettazione tacita dell'opera si desume da consegna/ricezione senza riserve e comportamenti concludenti, ma la loro concreta esistenza è quaestio facti rimessa al giudice di merito.
art. 2033 c.c.
Richiamato come base dell'azione di ripetizione delle somme ritenute indebitamente pagate a titolo di corrispettivo.
art. 16 del capitolato speciale d'oneri
Invocato per contestare la qualificazione dell'accettazione tacita e delle conseguenze contrattuali, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma nel dispositivo.
art. 120 d.lgs. 163/2006
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate per sostenere l'applicabilità della disciplina dei contratti pubblici.
art. 121 r.d. n. 827 del 1924
Citato dalla ricorrente come norma di contesto sul procedimento amministrativo-contabile degli appalti pubblici.
art. 187 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro normativo degli appalti pubblici.
artt. 312 e 352 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Richiamati dalla ricorrente come norme del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di appalti, la disciplina transitoria del Codice dei contratti pubblici si applica solo alle procedure e ai contratti per i quali il bando o avviso di gara sia pubblicato dopo l'entrata in vigore del codice; non è sufficiente che il rapporto sia sorto o si sia svolto in epoca successiva.
- Quando una sentenza è corretta nel dispositivo ma sorretta da una motivazione giuridicamente inesatta, la Cassazione può confermare il risultato correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
- L'accettazione tacita dell'opera nell'appalto può desumersi dalla consegna, dalla ricezione senza riserve e dal pagamento del corrispettivo, ma l'effettiva ricorrenza di tali fatti è un accertamento di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
- Non è consentito trasformare in un vizio di violazione di legge una censura che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dai giudici di merito.
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