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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07849/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 6 agosto 2007 per la realizzazione di un sistema informativo stradale. La stazione appaltante, dopo il collaudo in corso d'opera e successivi rilievi di irregolarità e disservizi, non approvava la relazione del collaudatore, non liquidava una parte del saldo e non certificava l'esatta esecuzione del servizio; quindi agiva per ottenere la riduzione del prezzo dell'appalto e la restituzione delle somme pagate per prestazioni asseritamente non eseguite o mal eseguite. Le imprese appaltatrici resistevano, una di esse proponendo domanda riconvenzionale per danni da ritardo e per prestazioni non pagate, l'altra chiedendo manleva/regresso. In appello la Regione deduceva due errori: da un lato, l'erronea esclusione dell'applicabilità del d.lgs. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010, sostenendo che la disciplina dei contratti pubblici avrebbe dovuto governare il rapporto; dall'altro, l'erronea qualificazione dei comportamenti della committente come accettazione tacita dell'opera, con conseguente preclusione delle contestazioni sull'inadempimento e sui difetti dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza d'appello sul primo motivo: la disciplina del Codice dei contratti pubblici non era applicabile non perché l'art. 257 limitasse la sua efficacia ai bandi successivi a sessanta giorni dalla pubblicazione, ma perché la norma transitoria corretta è l'art. 253 del d.lgs. 163/2006, che rende applicabile il codice solo alle procedure con bandi pubblicati dopo l'entrata in vigore; poiché il bando era anteriore, il codice non si applicava. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione sull'avvenuta accettazione tacita dell'opera, fondata su consegna, verifica senza riserve e pagamento del corrispettivo, è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è riesaminabile in cassazione sotto la veste di violazione di legge. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata invocata per denunciare violazioni di legge; la Corte ha distinto tra censura di diritto e richiesta di nuova valutazione del merito.

  • art. 283 c.p.c.

    Richiamato per la sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata, ma non decisivo nel ricorso per cassazione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando la decisione sia conforme a diritto ma sorretta da argomentazione non corretta.

  • art. 257 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    La Corte ha chiarito che non regola l'ambito temporale di applicazione ai bandi di gara, limitandosi a stabilire l'entrata in vigore del codice.

  • art. 253 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    È la norma transitoria corretta: il codice si applica alle procedure e ai contratti con bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 1668 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di riduzione del prezzo per difetti dell'opera; la Corte non entra nel merito del relativo accertamento perché il primo motivo viene respinto e il secondo è inammissibile.

  • art. 1665 c.c.

    La Corte ribadisce che l'accettazione tacita dell'opera si desume da consegna/ricezione senza riserve e comportamenti concludenti, ma la loro concreta esistenza è quaestio facti rimessa al giudice di merito.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato come base dell'azione di ripetizione delle somme ritenute indebitamente pagate a titolo di corrispettivo.

  • art. 16 del capitolato speciale d'oneri

    Invocato per contestare la qualificazione dell'accettazione tacita e delle conseguenze contrattuali, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma nel dispositivo.

  • art. 120 d.lgs. 163/2006

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate per sostenere l'applicabilità della disciplina dei contratti pubblici.

  • art. 121 r.d. n. 827 del 1924

    Citato dalla ricorrente come norma di contesto sul procedimento amministrativo-contabile degli appalti pubblici.

  • art. 187 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro normativo degli appalti pubblici.

  • artt. 312 e 352 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

    Richiamati dalla ricorrente come norme del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di appalti, la disciplina transitoria del Codice dei contratti pubblici si applica solo alle procedure e ai contratti per i quali il bando o avviso di gara sia pubblicato dopo l'entrata in vigore del codice; non è sufficiente che il rapporto sia sorto o si sia svolto in epoca successiva.
  • Quando una sentenza è corretta nel dispositivo ma sorretta da una motivazione giuridicamente inesatta, la Cassazione può confermare il risultato correggendo la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
  • L'accettazione tacita dell'opera nell'appalto può desumersi dalla consegna, dalla ricezione senza riserve e dal pagamento del corrispettivo, ma l'effettiva ricorrenza di tali fatti è un accertamento di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato.
  • Non è consentito trasformare in un vizio di violazione di legge una censura che mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già accertati dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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