Cassazione Penale, Sentenza n. 48324/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame e confermato il decreto di sequestro probatorio (29/04/2023) relativo a capi di abbigliamento e oggettistica per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Il ricorrente deduceva errata applicazione della legge penale e carenza/apparen-za della motivazione: il verbale di sequestro non proverebbe la presenza di marchi contraffatti, non individuerebbe i segni o i titolari dei diritti violati e mancherebbero elementi idonei a dimostrare il fumus del reato; inoltre era sottolineata l'assenza di marchi quali "S.S.C. Napoli" o "EA7" e la funzione meramente celebrativa delle immagini su indumenti non sportivi, non idonee a trarre in inganno il consumatore.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'assunto difensivo poggiasse su un errato presupposto di fatto: le indicazioni "SSCN" sulle cose erano riconducibili alla riserva di privativa della società S.S.C. Napoli (fatto notorio anche dal sito ufficiale). L'ordinanza impugnata e il verbale della G.d.F. evidenziavano assenza di autorizzazioni, vistose imperfezioni di fabbricazione e tessuti di scarsa qualità, elementi idonei a giustificare il sequestro probatorio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui una dicitura che indica la non originalità non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di confusione se tale dicitura non è immediatamente e contestualmente leggibile rispetto al marchio altrui. Ha inoltre precisato che l'art. 474 c.p. tutela la pubblica fede e configura un reato di pericolo, per il quale non è necessaria la realizzazione dell'inganno. Essendo sequestro probatorio volto ad accertamenti, la misura è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa per le ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Tutela della pubblica fede contro l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi; norma di pericolo che non richiede la prova dell'inganno concreto dell'acquirente
art. 648 cod. pen.
Reato di ricettazione contestuale quando emergono elementi che collegano i beni sequestrati a reati di falsificazione/introduzione di prodotti con segni falsi
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione della condanna alle spese e somme per inammissibilità del ricorso; utilizzo per comminare la somma di euro 3.000 alla Cassa per le ammende
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Norma richiamata in ordine alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto (profilo procedurale)
D.L. 198/2022, art. 8
Ulteriore norma procedurale richiamata per il contraddittorio scritto nella trattazione del ricorso
Giurisprudenza (Cass. Sez. 2, n. 22040/2019, Caccuri) e altri precedenti (Sez. 5 n. 33324/2008, Sez. n. 20944/2012)
Principio secondo cui l'indicazione di non originalità sul prodotto è inefficace a escludere il reato se non è percepibile con immediatezza e non elimina il rischio di confusione; conferma della natura di reato di pericolo dell'art. 474 c.p.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di prodotti con presunti marchi falsi è legittimo se dagli elementi descritti nel verbale emergono indizi concreti (assenza di autorizzazioni, difetti evidenti di fabbricazione, qualità dei materiali) che giustifichino accertamenti tecnici.
- La presenza di una dicitura che dichiara la non originalità del prodotto non esclude automaticamente la configurabilità del reato: occorre valutare la visibilità, la posizione e la contestuale leggibilità di tale avviso rispetto al marchio ritenuto leso.
- L'art. 474 c.p. tutela l'affidamento collettivo nei marchi (pubblica fede) ed è un reato di pericolo: non è necessario provare che i consumatori siano stati effettivamente ingannati.
- Nelle impugnazioni contro sequestri probatori, è fondamentale contestare i presupposti fattuali richiamati nel verbale (ad es. provare l'esistenza di autorizzazioni, dimostrare l'effettiva leggibilità delle diciture di non originalità o l'assenza di segni riconducibili al titolare) per superare la presunzione che giustifica il sequestro.
- La conoscenza pubblica dell'uso di specifiche sigle o indicazioni come riservate a un soggetto (es. "SSCN" per S.S.C. Napoli) può essere valorizzata dal giudice come elemento probatorio nella valutazione del fumus del reato.
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