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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33269/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un verbale della Polizia provinciale per violazione dell'art. 193, comma 2, c.d.s., contestata a una società proprietaria di un veicolo che, secondo l'accertamento, circolava il 2 agosto 2017 senza copertura assicurativa. Nel controllo veniva richiesta l'esibizione del certificato di assicurazione, della copia della targa prova e dell'autorizzazione alla circolazione di prova. Il giudice di pace rigettava l'opposizione; in appello la società deduceva, da un lato, l'intempestività della contestazione sostenendo che il termine di 90 giorni dovesse decorrere dal momento dell'infrazione e non dalla ricezione dei chiarimenti/documenti richiesti ex art. 180 c.d.s.; dall'altro, contestava la sussunzione della fattispecie negli artt. 193, commi 1 e 2, c.d.s., invocando invece l'applicazione dell'art. 100, comma 13, c.d.s. per la circolazione con targa di prova. In cassazione la società ha articolato due motivi: violazione di legge per ritenuta validità di una notifica effettuata, a suo dire, oltre 138 giorni dall'infrazione; e erronea applicazione dell'art. 193 c.d.s., assumendo che dovesse applicarsi la disciplina dei veicoli in prova ex art. 100 c.d.s. e D.P.R. n. 474/2001.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché, per la violazione accertata, opera la disciplina speciale dell'art. 193, commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies c.d.s., in base alla quale il termine per la contestazione decorre dalla ricezione dei documenti e dei dati richiesti al proprietario ex art. 180, comma 8, c.d.s.; nel caso concreto il verbale risultava notificato entro 90 giorni da tale momento. Ha respinto anche il secondo motivo, richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui la circolazione con targa prova presuppone sia l'esposizione della targa sia la presenza a bordo dell'autorizzazione alla circolazione, che deve accompagnare un solo veicolo per volta. La mancanza di targa e autorizzazione a bordo integra sia la violazione dell'art. 93, comma 7, c.d.s. sia quella dell'art. 193, comma 2, c.d.s.; non rileva che i documenti fossero altrove. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 193 c.d.s.

    commi 1, 2, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies

    Per l'accertamento della circolazione senza copertura assicurativa opera una disciplina speciale che, nei casi previsti, consente la contestazione dopo l'acquisizione dei documenti richiesti al proprietario; la mancanza della documentazione a bordo, in presenza della targa prova, integra la violazione contestata.

  • art. 201 c.d.s.

    Il termine di 90 giorni per la contestazione formale decorre, nel caso concreto, dalla ricezione dei dati/documenti necessari a completare l'accertamento, ed è perentorio.

  • art. 180 c.d.s.

    Il proprietario del veicolo è tenuto a fornire, su invito dell'organo accertatore, i documenti necessari per il completamento dell'accertamento.

  • art. 93 c.d.s.

    La circolazione del veicolo sprovvisto della relativa carta/documentazione integra illecito formale di mera condotta.

  • art. 100 c.d.s.

    La sanzione invocata dalla ricorrente è riferita a violazioni diverse da quelle relative alla targa prova e non può sostituire la disciplina applicata nel caso concreto.

  • art. 1 D.P.R. n. 474/2001

    La circolazione in prova richiede il rispetto delle condizioni di autorizzazione previste dalla disciplina speciale.

  • art. 2 D.P.R. n. 474/2001

    ai sensi degli artt. 1 e 2

    La circolazione con targa prova è subordinata all'esposizione della targa e alla presenza dell'autorizzazione che assicura la copertura assicurativa; l'autorizzazione deve accompagnare un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e la memoria della controricorrente.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nelle violazioni amministrative che richiedono l'acquisizione di ulteriori documenti o dati per il completamento dell'accertamento, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'organo accertatore riceve gli elementi necessari e non dal solo fatto originario.
  • Quando una disciplina speciale prevede modalità e tempi propri di accertamento e contestazione, essa prevale sulla regola generale di contestazione immediata o entro il termine ordinario.
  • La circolazione di un veicolo con targa prova richiede cumulativamente l'esposizione della targa e la presenza a bordo della relativa autorizzazione; la mancanza di tali elementi configura un illecito formale, non sanabile dal fatto che la documentazione sia reperibile altrove.
  • La sanzione applicabile va individuata in base alla specifica fattispecie tipizzata dalla norma violata, senza poter sostituire la contestazione con un diverso illecito solo perché ritenuto più aderente in astratto alla condotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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