Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32378/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la restituzione nel termine per poter formulare istanza di reiterazione della sospensione dell'ordine di carcerazione, con contestuale richiesta di misura alternativa alla detenzione. Il Giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza rilevando, da un lato, la regolarità del decreto di irreperibilità emesso nel 2019: le ricerche erano state svolte presso l'ultimo domicilio noto, l'amministrazione penitenziaria, l'ufficio anagrafe e la banca dati SDI, senza che emergessero ulteriori elementi utili, e non risultava noto alcun indirizzo del condannato nel Paese d'origine. Di conseguenza, la notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al difensore era stata ritenuta rituale. Dall'altro lato, il Giudice dell'esecuzione aveva ritenuto corretta la mancata sospensione del successivo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, poiché la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna era già stata disposta in precedenza, sebbene il condannato non avesse presentato un'istanza di misura alternativa. Il ricorrente ha denunciato violazione ed erronea applicazione degli artt. 159 e 656 cod. proc. pen., nonché mancanza e illogicità della motivazione. Quanto all'irreperibilità, ha sostenuto che il pubblico ministero avrebbe dovuto effettuare ricerche anche sulla base di informazioni relative al luogo di nascita, alla residenza estera, alla residenza italiana, all'utenza telefonica e a una dichiarazione di domicilio risultanti da atti del 2012. Quanto alla sospensione dell'esecuzione, ha sostenuto che il divieto di reiterazione previsto dall'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. opererebbe soltanto quando una precedente istanza di sospensione fosse stata rigettata, e non quando l'istanza non fosse mai stata presentata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto immune da vizi la motivazione del Giudice dell'esecuzione sulla regolarità del decreto di irreperibilità, osservando che l'obbligo di nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. è subordinato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti. Le allegazioni difensive relative a informazioni del 2012 non erano state documentate e i documenti esteri prodotti, risalenti al 2026, non erano idonei a dimostrare l'illegittimità della valutazione compiuta nel 2019. La Corte ha inoltre confermato che, in caso di provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, la nozione di «stessa condanna» comprende anche una sola delle condanne riunite nel cumulo, impedendo la separata reiterazione della sospensione. Il divieto vale non solo quando una precedente istanza di misura alternativa sia stata rigettata o dichiarata inammissibile, ma anche quando essa non sia mai stata presentata.

Norme richiamate

  • art. 159 c.p.p.

    L'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dalla norma per emettere il decreto di irreperibilità è subordinato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che costituisce il limite logico delle garanzie processuali.

  • art. 656 c.p.p.

    La sospensione dell'ordine di esecuzione, quando ricorrono i presupposti di legge, non può essere disposta più di una volta per la stessa condanna. Il divieto opera anche quando la precedente istanza di misura alternativa non sia mai stata presentata e, in caso di pene concorrenti, riguarda anche una sola delle condanne comprese nel provvedimento di cumulo.

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    La disposizione è richiamata per individuare il limite di pena rilevante ai fini della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

  • art. 90 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La disposizione è richiamata tra le ipotesi rispetto alle quali l'art. 656, comma 7, cod. proc. pen. esclude la reiterazione della sospensione dell'esecuzione.

  • art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La disposizione è richiamata per individuare il limite di pena rilevante ai fini della sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Massime di principio

  • In materia di notificazioni all'imputato o al condannato, l'obbligo di svolgere nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che gli accertamenti siano oggettivamente praticabili; non sono esigibili ricerche fondate su informazioni non documentate o non concretamente disponibili agli organi procedenti al momento dell'attività.
  • La ritualità del decreto di irreperibilità deve essere valutata sulla base del patrimonio conoscitivo concretamente disponibile al momento delle ricerche; documenti formati o acquisiti successivamente non dimostrano, di per sé, l'incompletezza delle ricerche svolte in precedenza.
  • Ai sensi dell'art. 656, comma 7, cod. proc. pen., la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche quando la precedente sospensione non sia stata seguita dalla presentazione di un'istanza di misura alternativa.
  • Nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, la nozione di «stessa condanna» comprende anche una singola condanna inclusa nel cumulo; pertanto, il cumulo non consente di ottenere una nuova sospensione mediante la separata considerazione dei titoli esecutivi già ricompresi nella precedente sospensione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.