Cassazione Penale, Sentenza n. 2615/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva vizio di motivazione per carenza di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p., lamentando che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto prevalente la causa estintiva della prescrizione e non avrebbe esaminato le doglianze difensive sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato né valutato circostanze idonee a determinare l'assoluzione. In appello era stata inoltre eccepita, in via preliminare, la tardività della querela (con richiesta di pronuncia di non doversi procedere previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p.), mentre altri motivi in appello attinsero alla sussistenza del fatto, alla sua qualificazione e alla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo. Ha ritenuto congrua la valutazione probatoria svolta dalle due corti di merito (doppia conforme) che ha accertato la consapevolezza della Durando circa la falsità della documentazione per la richiesta di mutuo e la cooperazione degli intestatari nelle pratiche, nonché la 'retrocessione' di un consistente importo (€12.500) a beneficio dell'organizzatrice dell'operazione (Laura Bertuol). La Corte ha osservato che la ricorrente non aveva impugnato in appello le statuizioni civili e che la censura in Cassazione su tali aspetti sarebbe tardiva. Ha altresì ritenuto che la difesa si fosse limitata a proposte congetturali e a una diversa lettura della prova senza apportare elementi capaci di dimostrare carenza, contraddizione o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale
Limita il sindacato della Cassazione ai vizi della motivazione quando siano evidenti carenza, contraddizione o manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse dimostrato tali vizi ma avesse proposto una mera lettura alternativa dei fatti
art. 616 c.p.p.
art. 616 del codice di procedura penale
Consente la condanna alle spese e la irrogazione di sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile, qualora sussistano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma per fissare €3.000
art. 61, n. 7 c.p.
art. 61, n. 7 del codice penale
Circostanza aggravante menzionata nella vicenda e oggetto di una richiesta di esclusione in appello; la Corte ha richiamato che tale questione era stata sollevata in appello ma non ha inciso sulla decisione di inammissibilità del ricorso in Cassazione
art. 23, co. 8, d.l. 137/2020
art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per il contraddittorio scritto nel procedimento di trattazione del ricorso; la Corte ha disposto il trattamento con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione
Giurisprudenza: Sez. U. n. 47289 del 24/09/2003 (Petrella)
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Principio secondo cui la illogicità censurabile ex art. 606 lett. e) deve essere manifesta (ictu oculi) e non si sostanzia in una diversa valutazione della prova; la Cassazione ha applicato questo criterio per escludere la censura della Durando
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la prova: per impugnare la motivazione occorre dimostrare la carenza, la contraddizione o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e)). Una semplice proposta di lettura alternativa dei fatti è inidonea
- Se le corti di merito formano una 'doppia conforme' (due decisioni di merito allineate), la possibilità di sindacare le conclusioni in Cassazione è fortemente limitata salvo travisamento della prova efficacemente dedotto
- Le questioni relative alle statuizioni civili devono essere dedotte in appello: non contestarle in sede di appello rende tardiva la censura in Cassazione
- Alcune eccezioni procedurali (es. tardività della querela) vanno tempestivamente sollevate e supportate con argomentazioni specifiche; formule meramente congetturali o ipotesi non documentate non sono idonee a determinare l'accoglimento
- La parte che propone ricorso deve fornire elementi probatori o indicare punti di diritto chiari per dimostrare vizi di motivazione: l'allegazione di documenti a contenuto indiziario, senza spiegazione organica dei fatti, difficilmente è sufficiente
- Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare rischi economici prima di proporre ricorso infondato
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