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Sentenza

Sentenza n. 9/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, avente a oggetto il provvedimento n. -OMISSIS- di diniego della domanda di sanatoria e il provvedimento n. -OMISSIS- di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione.

Giustizia amministrativa202301132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione II, che aveva respinto l'impugnazione del diniego di condono edilizio e dell'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari dell'immobile)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellanti hanno dedotto quattro motivi. Con il primo hanno contestato il diniego di sanatoria per difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto confutare analiticamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e prospettando anche la nullità del provvedimento. Con il secondo hanno dedotto l'illegittimità del diniego di condono, adottato a distanza di molti anni dalla realizzazione dell'opera e dalla presentazione dell'istanza, invocando il legittimo affidamento e l'obbligo di una motivazione rafforzata. Con il terzo hanno contestato l'accertamento secondo cui l'immobile ricadeva nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia, sostenendo che l'opera sarebbe stata realizzata tra il 1991 e il 1992 e oltre la fascia vincolata; a sostegno hanno prodotto una planimetria catastale e una consulenza tecnica di parte. Con il quarto hanno sostenuto che la domanda di condono presentata nel 1995 aveva reso inefficace l'originaria ingiunzione di demolizione e che, dopo il diniego del condono, il Comune avrebbe dovuto adottare una nuova ordinanza di demolizione, con nuovi termini per ottemperare, prima di accertare l'inottemperanza.

La decisione

Il CGARS ha respinto i primi tre motivi. Quanto al primo, ha affermato che l'amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione presentata dopo il preavviso di rigetto, essendo sufficiente che la motivazione complessiva del provvedimento dia conto delle ragioni del diniego. Nel caso concreto il Comune aveva indicato che le osservazioni non contenevano prove o documenti idonei a superare il motivo ostativo, costituito dalla ricaduta delle opere entro la fascia di 150 metri dalla battigia, soggetta a inedificabilità assoluta. Quanto al secondo, il decorso del tempo non consolida l'abuso edilizio, non determina un affidamento legittimo alla sua conservazione e non impone una motivazione rafforzata dell'ordine repressivo; inoltre, per le opere insanabili per vincolo di inedificabilità assoluta, non si forma il silenzio-assenso sulla domanda di condono. Quanto al terzo, il privato aveva l'onere di provare in modo certo i presupposti di condonabilità, compresa la collocazione dell'opera. La planimetria e la consulenza tecnica di parte, non assistita da autonomo valore probatorio e non corredata dall'indicazione delle operazioni di misurazione, non erano idonee a superare gli accertamenti comunali. Il quarto motivo è stato accolto. Il CGARS ha ritenuto che, per le domande di condono edilizio straordinario disciplinate dalla legge n. 724/1994, la presentazione dell'istanza renda inefficaci i precedenti atti repressivi, compresa l'ingiunzione di demolizione e gli atti consequenziali. Dopo il diniego del condono, il Comune deve effettuare una nuova valutazione e adottare una nuova ordinanza di demolizione, fissando nuovi termini per ottemperare. Di conseguenza è stato annullato il provvedimento del 10 dicembre 2019 di accertamento dell'inottemperanza all'originaria ingiunzione. La sentenza di primo grado è stata riformata parzialmente; le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione del privato; è sufficiente che dal provvedimento conclusivo emergano, anche sinteticamente, le ragioni del loro mancato accoglimento.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La prospettazione degli appellanti secondo cui l'assenza di motivazione sulle osservazioni avrebbe determinato la nullità è stata disattesa; il vizio dedotto, ove sussistente, non è stato qualificato come causa di nullità.

  • art. 15, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976

    Il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia è immediatamente e direttamente efficace anche nei confronti dei privati.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 37/1985

    Le opere realizzate nella fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia rientrano nelle ipotesi di insanabilità richiamate dalla disciplina regionale.

  • art. 26, comma 16, l.r. Sicilia n. 37/1985

    Esclude la formazione del silenzio-assenso sulle domande di condono nei casi di insanabilità previsti dalla normativa regionale, compresi gli abusi nella fascia di inedificabilità assoluta.

  • art. 39 l. 724/1994

    Disciplina il condono edilizio straordinario applicabile all'istanza presentata nel caso concreto; la presentazione della domanda produce l'inefficacia degli atti repressivi precedenti, imponendo, dopo il diniego, una nuova ordinanza di demolizione.

  • artt. 38, 43 e 44 l. 47/1985

    Le disposizioni, richiamate dalle successive discipline di condono, comportano la sospensione dei procedimenti repressivi e l'inefficacia delle precedenti ingiunzioni di demolizione fino alla definizione della domanda di condono.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    È richiamato nel quadro della disciplina degli effetti degli atti sanzionatori edilizi, ma la decisione distingue il condono straordinario dall'accertamento di conformità ordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli appellanti.

Massime di principio

  • Per le domande di condono edilizio straordinario disciplinate dalla legge n. 724/1994, la presentazione dell'istanza rende inefficaci i precedenti provvedimenti repressivi relativi all'abuso, compresi l'ordine di demolizione e gli atti consequenziali; dopo il diniego del condono, il Comune deve adottare una nuova ordinanza di demolizione, fissando nuovi termini per l'ottemperanza.
  • L'inefficacia degli atti repressivi conseguente alla presentazione di una domanda di condono straordinario comporta, sul piano processuale, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell'impugnazione contro tali atti; l'interesse del privato si sposta sull'eventuale impugnazione del diniego di condono e dei nuovi atti repressivi.
  • L'amministrazione, nel concludere il procedimento dopo il preavviso di rigetto, non è tenuta a confutare analiticamente ogni singola osservazione del privato: è sufficiente una motivazione complessiva, anche sintetica, dalla quale risultino le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni e del diniego.
  • Il decorso del tempo e l'inerzia dell'amministrazione non rendono legittimo l'abuso edilizio, non fanno sorgere un affidamento tutelabile alla sua conservazione e non impongono, per l'esercizio del potere repressivo edilizio, una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino.
  • Quando il privato invoca la condonabilità di un abuso edilizio, grava su di lui l'onere di provare con certezza la sussistenza dei presupposti di legge, inclusa l'epoca e la localizzazione dell'opera; una consulenza tecnica di parte, quale allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio e non supportata da verificabili operazioni di misurazione, non è sufficiente a superare gli accertamenti dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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