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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12889/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttrice)

La controversia

La controversia originava dalla locazione di un immobile adibito a palestra. In primo grado, il Tribunale di Catania, con sentenza del 1° marzo 2016, dichiarava cessata la materia del contendere sulla risoluzione del contratto e sul rilascio, essendo l’immobile già stato riconsegnato; rigettava l’eccezione d’inadempimento della conduttrice e la sua domanda d’indennità di avviamento; accertava il diritto alla restituzione del deposito cauzionale e, dopo averlo compensato con i canoni dovuti, condannava la conduttrice a pagare alla locatrice 3.200 euro oltre interessi. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 19 novembre 2018, accoglieva parzialmente l’appello principale della conduttrice e rigettava quello incidentale della locatrice: riteneva infondata l’eccezione d’inadempimento della conduttrice, rigettava la domanda della locatrice di risoluzione per inadempimento e condannava la locatrice a pagare l’indennità di avviamento, a restituire la cauzione e a rifondere le spese dei due gradi. La locatrice ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciava la violazione degli artt. 1460 e 1585, secondo comma, c.c.: sosteneva che il deterioramento dell’immobile dipendesse da infiltrazioni provenienti da parti condominiali e dalla terrazza di proprietà esclusiva di un terzo, sicché la conduttrice avrebbe dovuto agire direttamente contro i responsabili e la locatrice non sarebbe stata inadempiente. Deduceva inoltre che l’eventuale sospensione del canone avrebbe dovuto essere valutata in termini di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi degli artt. 1256 e 1463 c.c., e contestava la propria asserita inerzia, richiamando le iniziative giudiziarie intraprese contro il condominio e il proprietario della terrazza. Con il secondo motivo, denunciava la violazione dell’art. 34 della legge n. 392 del 1978, sostenendo che l’indennità di avviamento non spettasse automaticamente a un’associazione senza fini di lucro e che dovesse essere provato l’esercizio dell’attività con gestione imprenditoriale e a fini di lucro, anche mediante la documentazione contabile e fiscale. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché prospettava una questione nuova, o comunque non autosufficiente: il ricorso non ricostruiva come la locatrice si fosse difesa nei gradi di merito rispetto all’eccezione d’inadempimento della conduttrice e all’appello principale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non esponeva le difese svolte in precedenza sulla domanda d’indennità di avviamento, come richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.; inoltre, la questione menzionata nella sentenza d’appello — che l’immobile non fosse stato concesso per l’attività di palestra — era diversa dalle censure formulate in cassazione, relative alla natura non lucrativa dell’associazione e alla mancata prova di specifici adempimenti contabili e fiscali. La Corte ha quindi condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre a 200 euro per esborsi e agli accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Anche questo motivo offre un contenuto che non trova precedenti riscontri nella ricostruzione della vicenda processuale che è onere della ricorrente fornire, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: rimane infatti ignoto come, prima del giudizio di legittimità, si era difesa l’attuale ricorrente, quale locatrice, in riferimento alla domanda di indennizzo per l’avviamento.

    Il ricorso per cassazione deve ricostruire la vicenda processuale e indicare le difese svolte nei gradi di merito in relazione alle questioni riproposte; la mancanza di tali indicazioni rende la censura inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura di cassazione che introduce una questione nuova, o che non consente di verificarne la già avvenuta deduzione nei gradi di merito, quando il ricorso non ricostruisce le difese svolte dalla parte sulla questione controversa.
  • Ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la motivazione della sentenza impugnata non supplisce alla mancata esposizione, nel ricorso, della vicenda processuale e delle difese svolte nei precedenti gradi.
  • È inammissibile il motivo che, rispetto alla questione trattata nei gradi di merito, prospetta in cassazione censure fondate su questioni diverse e non documenta che queste siano state tempestivamente sottoposte ai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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