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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8886/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione con un unico motivo: violazione dell'articolo 133 c.p. in relazione alla dosimetria della pena inflitta (contestazione della quantificazione della pena applicata a seguito della condanna per contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il principio di diritto secondo cui, in seguito alla riforma operata dal d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, la detenzione a fini di vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 kg convenzionali è divenuta illecito amministrativo e non più reato salvo il ricorrere di specifiche circostanze aggravanti. Poiché il caso concreto riguardava 1,120 kg e non risultano ricorrere le aggravanti previste dall'art. 85 del d.lgs. 141/2024, il fatto è divenuto penalmente irrilevante. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p. e gli atti sono stati trasmessi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 291-bis d.P.R. 43/1973

    "chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali"; al comma 2: "se i fatti previsti dal comma 1 avevano ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, la sanzione era la sola pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto"

    Normativa previgente che configurava come reato la detenzione a fini di vendita oltre la soglia di 10 kg e, fino a 10 kg, prevedeva solo multa pecuniaria; la Cassazione ricorda la disciplina previgente per confrontarla con la riforma successiva.

  • art. 296 d.P.R. 43/1973

    "colui, che dopo essere stato condannato per delitto di contrabbando ... commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino ad un anno..."

    Disciplina della recidiva prevista dal previgente testo unico: la recidiva poteva trasformare una violazione sanzionata con sola multa in reato punibile anche con reclusione; tale regime è stato valutato alla luce della riforma e ritenuto non più applicabile se la condotta è stata depenalizzata.

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 84

    "chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni"; al comma 2: "se tali fatti hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali ... sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000"

    Nuova soglia soggettiva e sostanziale riformulazione: sopra 15 kg resta reato, al di sotto diventa illecito amministrativo salvo aggravanti; la norma è più favorevole al reo rispetto alla previgente ed è applicata retroattivamente per effetto del principio di legalità più favorevole.

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 85

    "si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) ... b) ... c) ... d) ... e) ..."

    Elenca le circostanze aggravanti che, se presenti, fanno sì che anche per quantitativi fino a 15 kg si applichino sanzioni penali (multa e reclusione). In loro assenza la condotta è amministrativa.

  • d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, art. 89

    "colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno ... Se il recidivo ... la pena ... è aumentata dalla metà a due terzi"

    La disposizione disciplina la recidiva limitatamente ai casi che la legge ancora qualifica come 'delitti' (cioè non comprende gli illeciti amministrativi); la Cassazione sottolinea che la recidiva non può essere applicata quando la condotta è stata depenalizzata.

  • art. 2, secondo comma, cod. pen.

    "nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali"

    Principio di applicazione della legge penale più favorevole (lex mitior): in presenza di depenalizzazione posteriore la condanna deve essere annullata e gli effetti penali devono cessare; su tale base è stata annullata la sentenza impugnata.

  • d.lgs. n. 8/2016, artt. 1 comma 2 (secondo periodo) e 5

    Richiamate dalla parte ma sistematicamente non conciliabili con il nuovo assetto normativo del d.lgs. 141/2024; non applicabili alle fattispecie depenalizzate dalla riforma.

Massime di principio

  • Se una legge successiva punisce una condotta in maniera più favorevole (ad es. la trasforma in illecito amministrativo), si applica la norma più favorevole e le condanne precedenti vanno cancellate ex art. 2 c.p.
  • La recidiva nel settore del contrabbando può avere rilevanza solo ove la condotta contestata sia ancora qualificata come "delitto" dalla normativa vigente; se la normativa la qualifica come illecito amministrativo, la disciplina della recidiva penale non trova applicazione.
  • In caso di riforma che modifica soglie (es. da 10 a 15 kg) o la natura della sanzione (penale vs amministrativa), occorre verificare sempre la presenza delle circostanze aggravanti previste dalla nuova legge per stabilire se la fattispecie resti penale.
  • Se la fattispecie oggetto di condanna è divenuta penalmente irrilevante, il giudice di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e disporre la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente.
  • Prima di dedurre vizi di dosimetria della pena (art. 133 c.p.), valutare se sussista una norma posteriore più favorevole che possa incidere sulla riconfigurazione della fattispecie e sulla stessa applicabilità della pena.

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