Sentenza n. 8310/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 4596/2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 4596/2019, relativa al beneficio economico della Carta elettronica del docente e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, n. 4596/2019, divenuta definitiva dopo il rigetto del ricorso per cassazione. La pronuncia aveva accertato il loro diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui, tramite la Carta elettronica del docente, per ciascun anno scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ponendo a carico del Ministero anche le spese di lite. Dopo la rituale notificazione del titolo esecutivo, il Ministero non ha adempiuto, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. È stata quindi domandata l'esecuzione coattiva del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato che il titolo giudiziale fosse passato in giudicato, ritualmente notificato all'Amministrazione e azionato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, e che il Ministero fosse rimasto inadempiente. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza della Corte d'Appello, corrispondendo ai ricorrenti quanto riconosciuto dal titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, in caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e previa richiesta dei ricorrenti. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, riservandone l'eventuale adozione a fronte di ulteriore inottemperanza e di apposita richiesta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima di poter procedere esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di un beneficio, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e può nominare fin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta della parte vittoriosa dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione; il commissario opera entro un ulteriore termine stabilito dal giudice e può essere autorizzato a delegare le proprie funzioni.
- La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato degli atti e successivamente disposta, su richiesta della parte, qualora persista l'inottemperanza oltre i termini fissati dal giudice.
Come è indicizzato
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