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Sentenza

Sentenza del 18/11/2016 n. 23476 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 non si perfeziona con il solo versamento della prima rata. Secondo l'Amministrazione, l'art. 16-bis della legge n. 289/2002, introdotto dal D.L. n. 185/2008 e convertito dalla legge n. 2/2009, disciplina esclusivamente le modalità di riscossione delle somme dovute e non modifica le condizioni sostanziali richieste per il perfezionamento del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contro il diniego dell'istanza di definizione. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002, riguardante omessi o tardivi versamenti, è un condono clemenziale e richiede l'integrale pagamento dell'imposta e degli interessi dovuti. Il pagamento della sola prima rata, senza il versamento delle rate successive, non perfeziona la definizione e non produce l'estinzione delle sanzioni. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Il condono relativo agli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate si perfeziona mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi dovuti.

    La norma configura un condono clemenziale e subordina il perfezionamento della definizione all'integrale pagamento delle somme dovute. In caso di pagamento rateale, il versamento della sola prima rata è insufficiente.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16-bis

    La disposizione riguarda le modalità di riscossione delle somme derivanti dai condoni e non modifica le condizioni sostanziali previste dall'art. 9-bis per il perfezionamento della definizione.

  • D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 32, comma 7, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2

    L'intervento normativo ha introdotto l'art. 16-bis nella legge n. 289/2002, estendendone le regole di riscossione anche alle somme dovute per il mancato pagamento delle rate del condono ex art. 9-bis, senza rendere sufficiente il pagamento della sola prima rata.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La sentenza richiama la norma per evidenziare che, nel condono ex art. 9-bis, l'importo dovuto è già determinato sulla base della dichiarazione integrativa e non richiede un'attività straordinaria di liquidazione da parte dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata prevede il pagamento rateale e la legge collega espressamente l'effetto estintivo all'integrale pagamento, il mancato versamento anche di una sola rata successiva può impedire il perfezionamento del beneficio.
  • Le norme che semplificano o disciplinano la riscossione delle somme dovute non devono essere interpretate come modificative dei requisiti sostanziali necessari per ottenere il condono.
  • È necessario distinguere tra condoni premiali, che possono richiedere una valutazione o liquidazione straordinaria, e condoni clemenziali, nei quali l'importo è già determinato e il beneficio dipende principalmente dall'integrale pagamento.
  • Il versamento della prima rata può costituire un adempimento iniziale, ma non determina automaticamente l'estinzione delle sanzioni o il perfezionamento della definizione se le rate successive non vengono pagate nei termini.
  • In situazioni analoghe occorre verificare il testo della specifica norma agevolativa, le condizioni di perfezionamento previste e l'eventuale disciplina delle conseguenze del mancato pagamento delle rate, senza attribuire alla normativa sulla riscossione effetti sostanziali più ampi di quelli espressamente previsti.

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