Sentenza del 05/04/2022 n. 10893 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione ICI relativo all'anno 2004 per il possesso di due immobili. Questioni principali: tempestività dell'avviso in relazione ai termini decadenziali (applicabilità della L. 27/12/2006, n. 296 che ha introdotto il termine ordinatorio quinquennale e la sua estensione ai rapporti pendenti al 1/1/2007), distinta decorrenza del termine a seconda che la dichiarazione fosse stata presentata o no (omesso versamento vs omessa dichiarazione), opponibilità della rendita catastale senza preventiva comunicazione al contribuente, richiesta di esclusione di interessi e sanzioni per rendita attribuita prima del 31/12/1999 non comunicata, e contestazione dell'erronea attribuzione della rendita catastale per un immobile (superficie dichiarata erroneamente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo relativo alla decadenza del potere impositivo e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Ha rilevato che il giudice d'appello ha applicato acriticamente la disciplina introdotta dalla L. 27/12/2006, n. 296 senza verificare preliminarmente se, alla data del 31/12/2006, i termini decadenziali previgenti fossero già spirati per ciascun rapporto. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame, con condanna per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, commi 1 e 2
testo previgente riferito ai termini decadenziali (secondo, terzo e quinto anno a seconda dei casi)
Disciplina previgente che distingue il dies a quo a seconda che la dichiarazione sia stata presentata (termine riferito al pagamento: 2 anni per avviso di liquidazione) o meno (termine più ampio: fino a 3 o 5 anni per accertamento/omessa dichiarazione). La Corte rileva che va verificato se questi termini fossero ancora pendenti al 31/12/2006 prima di applicare la nuova disciplina
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
introduzione del termine decadenziale unico: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo
Ha introdotto il termine generale quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento/rettifica per tributi locali; la sua applicazione ai rapporti pendenti è subordinata al fatto che, alla data del 1/1/2007, il potere impositivo non fosse già deceduto secondo la disciplina previgente
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 171
applicazione della nuova disciplina anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore
La norma estende la nuova disciplina ai rapporti pendenti, ma la Corte precisa che ciò vale solo se, alla data del 31/12/2006, il termine decadenziale previgente non si fosse già compiuto; è quindi necessaria una verifica preliminare caso per caso
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 2
riferimento normativo citato dalla parte per l'esclusione di sanzioni/interessi in caso di rendita non comunicata
Se la rendita catastale è stata determinata prima del 31/12/1999 e non è stata comunicata al contribuente, la normativa può giustificare l'esclusione di interessi e sanzioni; la decisione su tale punto deve essere espressamente valutata dal giudice
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2
termine di presentazione della dichiarazione catastale (testo ratione temporis)
Usato per determinare il dies a quo in caso di omessa presentazione della dichiarazione (termine entro il quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, incidendo sul computo del termine decadenziale)
art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c.
norme procedurali richiamate nei motivi di cassazione
Art. 360 c.p.c. indica i motivi di cassazione (tra cui la falsa applicazione di legge e violazioni di norme di diritto), art. 112 c.p.c. riguarda la decisione sulle eccezioni e la pronuncia su tutte le questioni sollevate; la Corte ha ritenuto che alcuni profili non erano stati valutati e ha disposto il rinvio
Massime di principio
- Prima di applicare la disciplina introdotta dalla L. 27/12/2006 (termine quinquennale), verificare sempre se, alla data del 31/12/2006, il termine decadenziale previsto dalla normativa previgente era già spirato per il singolo rapporto; solo se il termine previgente non era scaduto può applicarsi il nuovo regime.
- Distinguere la fattispecie di omesso versamento da quella di omessa dichiarazione: il dies a quo per il computo della decadenza è diverso (termine di pagamento per l'omesso versamento; termine di presentazione della dichiarazione per l'omessa dichiarazione).
- Se la rendita catastale è stata attribuita prima del 31/12/1999 e non è stata comunicata, valutare la possibile esclusione di interessi e sanzioni secondo la normativa vigente (es. L. 342/2000): il giudice deve pronunciarsi espressamente su tale richiesta.
- In caso di contestazione sull'erronea attribuzione di rendita (ad es. superficie sbagliata), occorre verificare materialmente i dati catastali e la congruità della rendita rispetto alle caratteristiche reali dell'immobile; ciò può incidere sull'imponibile e sulla decorrenza dei termini.
- Nei ricorsi per cassazione, curare la tempestività della notifica: la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario può costituire il momento perfezionativo ai fini del termine, secondo la giurisprudenza citata.
- Quando il giudice d'appello applica una nuova disciplina normativa a rapporti pendenti, deve prima compiere la verifica sulla sussistenza o meno della decadenza alla data di entrata in vigore della nuova norma; l'omessa valutazione comporta cassazione e rinvio.
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