Sentenza del 24/06/2016 n. 13124 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Regione Molise ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento e irrogazione sanzioni relativo al tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi per l'anno 2001. La Regione sosteneva, con il primo motivo, che l'atto fosse stato validamente sottoscritto dal Dirigente responsabile del servizio competente e che il giudice d'appello avesse omesso di esaminare tale censura, incorrendo in nullità. Con il secondo motivo lamentava l'assenza di motivazione della sentenza quanto all'annullamento del tributo e degli interessi. Contestava inoltre l'applicazione, alle sanzioni relative all'anno 2001, della L.R. Molise n. 1 del 2003, ritenuta non retroattiva dalla società contribuente.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile e comunque respinto il ricorso della Regione. Ha rilevato che il ricorso non individuava adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e non formulava critiche specifiche, risolvendosi in larga parte nella riproduzione della decisione impugnata. Quanto al primo motivo, la Regione non aveva dimostrato, in modo autosufficiente, che la questione relativa alla sottoscrizione dell'atto fosse stata ritualmente proposta e decisivamente valutata nei precedenti gradi di giudizio; inoltre, il richiamo generico alla nullità non costituiva una censura argomentata. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la sentenza d'appello esponeva le ragioni dell'annullamento, tra cui il difetto di motivazione dell'atto impositivo. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la decisione sulle sanzioni, in conformità ai principi affermati da Cass. n. 9865 del 2011 e confermati da Cass. n. 17245 del 2013. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 7.000 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge regionale Molise n. 1 del 2003
La controversia riguardava l'applicabilità delle disposizioni sanzionatorie introdotte dalla legge regionale al tributo riferito all'anno 2001. I giudici hanno escluso, secondo quanto riportato nel testo, la retroattività della disciplina sanzionatoria.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Cassazione civile n. 9865 del 2011
La sentenza richiama il principio della Corte in materia di sanzioni relative al tributo speciale per il deposito dei rifiuti, ritenendo corretta l'applicazione di tale principio alla controversia.
Cassazione civile n. 17245 del 2013
La pronuncia viene indicata come conferma più recente del principio già espresso da Cass. n. 9865 del 2011, anche in una controversia analoga tra le stesse parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riprodurre la sentenza impugnata o affermare genericamente che il giudice sia incorso in nullità: occorre individuare con precisione la ratio decidendi e formulare critiche specifiche, pertinenti e argomentate.
- Il ricorso deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando o indicando in modo adeguato gli atti e i passaggi processuali necessari per dimostrare che una determinata questione sia stata tempestivamente proposta e decisa nei gradi precedenti.
- Una censura di omessa pronuncia o di motivazione apparente è infondata quando la sentenza contiene argomentazioni effettive sulle ragioni dell'annullamento, anche se la parte non ne condivide il contenuto.
- Le sanzioni tributarie soggiacciono al principio di irretroattività: una disciplina sanzionatoria successiva non può normalmente essere applicata a violazioni riferite a periodi precedenti, salvo specifiche disposizioni compatibili con i principi applicabili.
- Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente normalmente sopporta le spese del giudizio e può essere tenuto al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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