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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6127/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva rigettato la domanda volta ad accertare l'estinzione per prescrizione ventennale per non uso del diritto di enfiteusi in capo a Maria Silvana, Giuseppe e Valentino De Marie sui fondi in località Volano (già oggetto di coenfiteusi). I ricorrenti deducono, con tre motivi, soprattutto la violazione dell'art. 970 c.c. (prescrizione del diritto dell'enfiteuta), sostenendo che il mancato uso dal 1982 da parte degli altri coenfiteuti aveva estinto il loro diritto e che l'occupazione esclusiva del fondo da parte di Giuseppe De Marie produceva la prescrizione estintiva a favore di chi usava la cosa; censurano inoltre la ritenuta inapplicabilità dell'art. 970 c.c. ai rapporti fra coenfiteuti e questioni processuali relative alla qualificazione della domanda e all'ammissione di eccezioni in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, in caso di contitolarità del diritto di enfiteusi, esiste una sola enfiteusi comune esercitata da tutti i coenfiteuti e non è possibile che un singolo coenfiteuta faccia valere, a suo vantaggio e a danno degli altri, la prescrizione estintiva per non uso ex art. 970 c.c. La prescrizione per non uso serve a riespandere il diritto del concedente (passando da nuda proprietà a proprietà piena) e può essere fatta valere solo dal concedente; i rapporti fra coenfiteuti non si disciplinano con l'art. 970. Un coenfiteuta che abbia tenuto un possesso esclusivo incompatibile con quello degli altri può invece agire per usucapione dell'enfiteusi (prescrizione acquisitiva), ma ciò richiede un possesso durevole, palese e incompatibile, non una mera tolleranza degli altri. La Corte ha inoltre ritenuto infondati i motivi processuali e di merito e ha condannato i ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 970 c.c.

    La norma disciplina la prescrizione ventennale del diritto dell'enfiteuta per non uso; la Corte ha ritenuto che tale istituto abbia natura estintiva in favore del concedente e non sia utilizzabile da un coenfiteuta per estinguere il diritto degli altri coenfiteuti.

  • art. 1164 c.c.

    Richiamato per ricordare che l'enfiteuta non può usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da terzo o per opposizione al proprietario; sostiene la distinzione fra possesso effetto di un diritto reale e possesso idoneo ad usucapire.

  • art. 959 c.c.

    Richiama i poteri inerenti all'enfiteusi (iura in re aliena) e aiuta a definire che il non uso consiste nella mancanza oggettiva di esercizio di tali poteri.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato in relazione alla possibilità che uno dei contitolari compia atti di uso incompatibili; la Corte ha osservato che il semplice esercizio esclusivo tollerato non equivale automaticamente ad atto di interversione del possesso ai fini dell'acquisto o dell'estinzione del diritto altrui.

  • art. 2939 c.c.

    Richiamato per precisare che la legittimazione a opporre la prescrizione per conto di altri (surrogatoria) riguarda interessi giuridici specifici e produce effetto solo tra il terzo eccipiente e il titolare del diritto non esercitato, senza estinguere il diritto nel rapporto interno fra coenfiteuti.

  • artt. 2934 e ss. c.c. (richiamo alla disciplina generale della prescrizione)

    La Corte afferma che l'art. 970 c.c. è applicazione del generale istituto della prescrizione, quindi è compatibile l'applicazione delle norme generali sulla prescrizione nei limiti della natura reale dell'enfiteusi.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nella spiegazione del principio dispositivo della prescrizione: la prescrizione produce effetto solo se fatta valere dal soggetto interessato (il concedente).

  • art. 345 c.p.c.

    Citato in ordine al divieto di introdurre nuove eccezioni in appello; la Corte ha ritenuto ammissibile l'eccezione degli appellati come argomentazione difensiva sulla corretta qualificazione giuridica.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione sulla qualificazione della domanda giudiziale; la Corte ha ritenuto che alcune considerazioni di appello fossero difensive e non una nuova eccezione vietata.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge n.176/2020)

    Norma processuale richiamata per le modalità di decisione del ricorso in camera di consiglio (procedura straordinaria durante emergenza); la sentenza è stata decisa con le forme previste da tale disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Citato in relazione all'obbligo, ove ricorrano i presupposti, del versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • In presenza di una enfiteusi comune (coenfiteusi) esiste un unico diritto comune esercitato da tutti i coenfiteuti: non è possibile l'estinzione "pro quota" dell'enfiteusi a favore di un singolo coenfiteuta mediante la prescrizione per non uso ex art. 970 c.c.
  • La prescrizione per non uso dell'enfiteusi ha funzione estintiva a beneficio del concedente (riedificazione della proprietà piena) e pertanto può essere fatta valere, di regola, solo dal concedente o da chi per legge rappresenti tale interesse, non da un coenfiteuta contro gli altri coenfiteuti.
  • Se un coenfiteuta esercita per lungo tempo un possesso esclusivo, incompatibile e opponibile agli altri, la via corretta per ottenere il riconoscimento di un diritto esclusivo è l'azione di usucapione (prescrizione acquisitiva), non l'eccezione di estinzione per non uso degli altri coenfiteuti.
  • La mera tolleranza o consegna del godimento da parte degli altri coenfiteuti a uno di essi non prova di per sé la trasformazione del titolo del possesso in esercizio esclusivo dell'enfiteusi; è richiesta prova di un possesso durevole, palese e contrastante.
  • Proceduralmente, eccezioni comunque difensive relative alla corretta qualificazione giuridica della domanda possono essere sollevate in appello; tuttavia non è ammessa l'introduzione di nuove eccezioni sostanziali vietate dal rito.

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