Cassazione Penale, Sentenza n. 38447/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A), censurando: a) l'utilizzo, a suo dire decisivo e illegittimo, delle dichiarazioni dell'originario coimputato Fabio Matteoni (denunciate come inutilizzabili ai sensi dell'art. 197 c.p.p.) per ricavare l'elemento oggettivo del reato; b) l'insufficienza e la carenza di logicità della motivazione, a fronte degli elementi posti a fondamento della condanna (tra cui l'uso di un'autovettura assegnata all'impresa, operazioni sul conto Unicredit della fallita, assegni recapitati a terzi, la cessione in conto vendita di un veicolo Alba Leasing), che non proverebbero la distrazione di beni o sarebbero valorizzati in modo congetturale; inoltre furono proposti due motivi nuovi: 1) la declaratoria di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. per decorso del termine massimo, invocando anche profili costituzionali; 2) l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. pen. (nella versione novellata), con riferimento alla riduzione per il rito abbreviato che, a parere della difesa, porterebbe il reato nella soglia di non punibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In motivazione: - ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e non avesse chiarito l'incidenza decisiva delle dichiarazioni contestate sul compendio probatorio complessivo; ha inoltre richiamato che le dichiarazioni rese al curatore non sono inutilizzabili e che la Corte territoriale ha fondato la condanna su un ampio compendio probatorio (Guardia di finanza, curatore, intestazione e usi di conti e beni) che legittima la qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto; - il motivo nuovo relativo all'improcedibilità ex art. 344-bis è inammissibile perché l'inammissibilità del ricorso impedisce la declaratoria di improcedibilità e, in ogni caso, la questione di legittimità costituzionale sulla limitazione temporale è stata già considerata manifestamente infondata in giurisprudenza; - il motivo nuovo sull'art. 131-bis è inammissibile: la Corte ha chiarito che per verificare il requisito soglia dell'art. 131-bis occorre riferirsi alla pena edittale astratta prevista per il reato e non alla pena ridotta ex articolo 442 c.p.p. per il rito abbreviato; di conseguenza la causa di non punibilità non è applicabile in base all'argomentazione difensiva.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
norma richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione
art. 197, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
norma che disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato e che è stata evocata dalla difesa per censurare l'utilizzo delle dichiarazioni di Matteoni; la Corte però ha ritenuto che non si sia dimostrata la decisività delle stesse rispetto al compendio probatorio
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per i limiti di esposizione dei motivi di ricorso (ambito di deduzione dei motivi in cassazione)
art. 344-bis cod. proc. pen.
norma che prevede l'improcedibilità del giudizio di cassazione per superamento del termine massimo; la questione di applicazione temporale è stata ritenuta improponibile ove il ricorso sia inammissibile, e la limitazione temporale è stata già ritenuta giustificabile dalla giurisprudenza
art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cedu)
evocata dalla difesa in relazione a profili di improcedibilità e diritto a un processo entro termini ragionevoli; la Corte non ha accolto il rilievo, ritenendo inammissibili i motivi connessi
artt. 3, 25, comma 2, 111 Cost.
richiamati dalla difesa per profili di illegittimità costituzionale della limitazione temporale dell'improcedibilità; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata alla luce della normativa transitoria e della giurisprudenza
art. 131-bis cod. pen.
norma che istituisce una causa di esclusione della punibilità entro una 'soglia' di gravità correlata alla pena edittale; la Corte ha precisato che per valutare l'applicabilità va considerata la pena edittale astratta del reato e non la pena eventualmente ridotta per il rito abbreviato
art. 216, comma 1, legge fallimentare
richiamato dalla difesa in relazione alla pena teorica del reato di bancarotta e alle riduzioni applicabili; la Corte ha osservato che non conta la diminuzione derivante da eventuali meccanismi premiali per il rito
art. 442, comma 2, cod. pen.
norma che prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ha chiarito che tale riduzione non incide sul metro valutativo dell'art. 131-bis, che prende a riferimento la pena edittale
art. 616 cod. proc. pen.
norma che autorizza la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per sanzionare l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione le censure devono specificare in che modo e quanto gli elementi di prova contestati siano stati decisivi per la decisione impugnata; contestazioni generiche sull'utilizzabilità della prova sono inammissibili
- Le dichiarazioni rese dal coimputato al curatore fallimentare possono essere utilizzate e non sono automaticamente inutilizzabili ai sensi dell'art. 197 c.p.p.; va valutato il contesto probatorio complessivo
- Per valutare l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. pen. si prende a riferimento la pena edittale astratta prevista per il reato, non la pena effettiva ridotta per il rito abbreviato
- Motivi nuovi in cassazione vanno distinti: alcune questioni sostanziali favorevoli possono essere dedotte in via nuova, ma non sono ammissibili se il ricorso principale è inammissibile o se la questione è manifestamente infondata
- La declaratoria di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. non può essere pronunciata ove il ricorso sia inammissibile; inoltre la transizione normativa sulla decorrenza dell'improcedibilità è stata ritenuta giustificata e non incostituzionale dalla giurisprudenza
- Se si contesta il travisamento della prova è necessario indicare puntualmente l'errore e le ragioni per le quali il compendio probatorio non è idoneo a sostenere la condanna; semplici alternate valutazioni di merito non sono ammesse in sede di legittimità
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme a titolo di Cassa delle ammende quando emerga evidente manifesta inammissibilità del ricorso; ciò impone cautela nella formulazione delle impugnazioni
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