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Parere

Parere n. 1758/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Roberta Pavoncello, Maria Ysabel Ramirez Lomas, avverso provvedimento n. prot. pr_rmsui 00154584 del 2 ottobre 2025 concernente rigetto domanda di emersione lavoro irregolare;

Giustizia amministrativa202600119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il provvedimento prefettizio del 2 ottobre 2025, prot. pr_rmsui 00154584, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Le ricorrenti contestano il rigetto della domanda di emersione presentata il 6 agosto 2020 ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. Deducevano che l'amministrazione aveva chiesto documentazione già in suo possesso, in particolare le dichiarazioni dei redditi attestanti un reddito superiore a 27.000 euro, e che il rigetto motivato con la «Scadenza termini integrazione dati» violava la disciplina applicabile ed era viziato da eccesso di potere. Rappresentavano inoltre che, dopo la presentazione della domanda, la lavoratrice era stata regolarmente assunta e che il 13 maggio 2025 lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva inviato una PEC di riesame e riapertura della pratica. È stata richiesta anche la sospensione degli effetti del provvedimento, allegando che la mancata assegnazione del permesso di soggiorno e l'assenza di un codice fiscale definitivo incidono, tra l'altro, sul diritto alla salute.

Il parere

La Sezione non ha deciso né il merito del ricorso né l'istanza cautelare, ritenendo che gli atti non fossero sufficienti per una valutazione esaustiva. Ha rilevato la mancata trasmissione della relazione istruttoria, necessaria anche per verificare se e quando l'amministrazione avesse ricevuto la documentazione prodotta dalle ricorrenti e, in caso positivo, perché non fosse stata reperita. Ha quindi sospeso l'espressione del parere e disposto che il Ministero dell'interno trasmetta entro 60 giorni dalla comunicazione del parere la relazione istruttoria, corredata dalle eventuali controdeduzioni delle ricorrenti, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni e trasmessi gli atti richiesti. La decisione su rito, merito e istanza sospensiva è integralmente riservata; la trattazione è rinviata a una successiva adunanza.

Osservazioni

Relazione istruttoria e documentazione della domanda

Il Ministero dell'interno deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria che consenta di accertare i fatti rilevanti, in particolare l'effettivo possesso da parte dell'amministrazione della documentazione indicata dalle ricorrenti e, in caso affermativo, le ragioni del suo mancato reperimento.

Controdeduzioni delle ricorrenti

La relazione istruttoria deve essere corredata dalle eventuali controdeduzioni delle ricorrenti. A queste ultime deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni e devono essere trasmessi gli atti richiesti.

Istanza sospensiva

La Sezione non decide l'istanza cautelare, riservando ogni valutazione anche alle risultanze dell'istruttoria integrativa.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base procedurale della presentazione diretta del ricorso straordinario; il parere non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Le ricorrenti riferiscono che in data 6 agosto 2020, in pieno periodo pandemico, avevano presentato regolare istanza ai sensi dell’art 103 . co. 1 del D.L. 34/2020, per il rilascio di un regolare di permesso di soggiorno a seguito di emersione da lavoro irregolare

    La norma è indicata come disciplina sulla cui applicazione si fonda la domanda di emersione e la contestazione delle ricorrenti. La Sezione non ne interpreta il contenuto nel merito, riservando la decisione dopo l'integrazione istruttoria.

Rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare

Il parere interlocutorio della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario contro il rigetto, da parte della Prefettura, di una domanda di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. La Sezione non decide il ricorso né la richiesta cautelare, ma dispone un'integrazione istruttoria a carico del Ministero dell'interno.

Fatti e domanda

Le ricorrenti riferiscono di avere presentato la domanda il 6 agosto 2020. Una di esse sarebbe stata regolarmente assunta circa un anno dopo, con regolarizzazione presso l'INPS. La Prefettura aveva respinto l'istanza indicando come ragione la «Scadenza termini integrazione dati». Secondo le ricorrenti, la documentazione già prodotta, comprese le dichiarazioni dei redditi attestanti un reddito superiore a 27.000 euro, dimostrava il possesso del requisito reddituale richiesto.

Il 13 maggio 2025 lo Sportello Unico per l'Immigrazione aveva inviato una PEC di riesame e riapertura della domanda; nonostante ciò, il provvedimento impugnato aveva nuovamente comunicato il rigetto. Le ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 103 d.l. 34/2020 ed eccesso di potere, sostenendo che l'ufficio aveva richiesto documenti di cui già disponeva. Hanno inoltre chiesto la sospensione degli effetti dell'atto, deducendo che la mancata assegnazione del permesso e l'assenza di un codice fiscale definitivo incidono sui diritti fondamentali, incluso quello alla salute.

Ragioni dell'interlocutoria

La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione perché non era stata trasmessa la relazione istruttoria necessaria a valutare compiutamente la controversia. L'integrazione è rilevante anche per esaminare le condizioni dell'istanza sospensiva e per accertare se l'amministrazione fosse effettivamente in possesso della documentazione indicata dalle ricorrenti e, in caso affermativo, perché non l'avesse reperita.

Incombenti e conclusioni

Il Ministero dell'interno deve trasmettere la relazione istruttoria entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere corredata dalle eventuali controdeduzioni delle ricorrenti, alle quali va assegnato un termine non inferiore a 20 giorni e trasmessi gli atti richiesti. Ogni questione di rito e di merito, così come la domanda cautelare, resta impregiudicata; la trattazione del ricorso è rinviata a una successiva adunanza da fissare a cura del Presidente della Sezione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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