Cassazione Civile, Ordinanza n. 20744/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di espropriazione immobiliare promossa in conseguenza dell’inadempimento di un mutuo fondiario. Il debitore aveva proposto opposizione all’esecuzione sostenendo, in sintesi, che la notificazione dell’atto di pignoramento fosse inesistente o comunque invalida perché non eseguita presso la sua residenza. In primo grado l’opposizione era stata respinta. In appello, invece, era stata accolta la censura sul vizio di notificazione, ritenendo nulla la clausola contrattuale di elezione di domicilio presso la segreteria comunale del Comune dove si trovava l’immobile e, di conseguenza, inesistente il pignoramento. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 141 c.p.c. e dell’art. 47 c.c., sostenendo che non esiste una norma che vieti l’elezione di domicilio presso la casa comunale e che la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello non fosse univoca; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 492 e 156 c.p.c., censurando l’affermazione secondo cui l’omessa notifica al debitore dell’atto di pignoramento determinerebbe inesistenza e non mera nullità sanabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo rituale la notificazione dell’atto di pignoramento eseguita presso il domicilio eletto nel contratto di mutuo fondiario. Ha affermato che l’elezione di domicilio contenuta nel contratto, se riferita anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, resta valida ed efficace per tutti gli atti della procedura esecutiva, e che la notificazione ex art. 141 c.p.c. presso tale domicilio è regolare. Il primo motivo è stato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando integralmente l’appello del debitore contro la sentenza di primo grado. Le spese del grado d’appello e del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 141 c.p.c.
La notificazione eseguita presso il domicilio eletto nel contratto di mutuo fondiario è valida e regolare anche nella fase esecutiva.
art. 47 c.c.
L’elezione di domicilio contrattuale non è, di per sé, vietata presso la casa comunale, se riferita agli effetti giudiziali ed esecutivi e in assenza di una specifica norma proibitiva.
art. 492 c.p.c.
L’omessa notificazione dell’atto di pignoramento non è stata ritenuta causa di inesistenza del pignoramento nel caso concreto, ma la Corte ha qualificato il vizio come insussistente perché la notifica era rituale.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che eventuali irregolarità notificatorie integrerebbero nullità sanabile e non inesistenza dell’atto.
art. 617 c.p.c.
Il termine per l’opposizione agli atti esecutivi decorre dalla notificazione dell’atto di pignoramento eseguita presso il domicilio eletto.
art. 41 d.lgs. 385/1993
Nel credito fondiario disciplina il procedimento esecutivo in modo speciale, ma non contiene una regola sul luogo di notificazione degli atti esecutivi tale da derogare all’elezione di domicilio del debitore.
art. 161 d.lgs. 385/1993
L’abrogazione della precedente disciplina speciale non ha eliminato la validità dell’elezione di domicilio contrattuale per gli atti esecutivi.
art. 27 c.c.
La Corte richiama la nozione di domicilio per evidenziare che la notificazione può avvenire nel luogo eletto dal debitore.
r.d. n. 646 del 1905
La precedente disciplina del credito fondiario è stata abrogata, ma ciò non ha inciso sulla validità dell’elezione di domicilio ai fini esecutivi.
d.lgs. n. 385 del 1993
Il testo unico bancario non prevede una disciplina del luogo di notificazione degli atti esecutivi incompatibile con il domicilio eletto dal debitore.
Massime di principio
- L’elezione di domicilio contenuta in un contratto di mutuo fondiario, quando sia espressamente riferita anche agli effetti giudiziali ed esecutivi, conserva efficacia per la notificazione di tutti gli atti della procedura esecutiva.
- La notificazione dell’atto di pignoramento presso il domicilio eletto dal debitore è valida ai sensi dell’art. 141 c.p.c. e fa decorrere il termine per l’opposizione agli atti esecutivi.
- Nel procedimento esecutivo fondiario non esiste una regola speciale che imponga, in deroga al domicilio eletto, la notificazione degli atti esecutivi nel luogo di ubicazione dell’immobile o presso la residenza del debitore.
- La qualificazione di un vizio della notificazione come inesistenza o nullità è recessiva quando, in concreto, la notificazione sia stata eseguita in modo conforme a un valido domicilio eletto e dunque sia pienamente rituale.
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