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Ordinanza

Ordinanza n. 1052/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 377/2025;

Giustizia amministrativa202601877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento dell'amministrazione in materia di lavoro e soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda cautelare. Il giudice di primo grado aveva motivato il diniego cautelare sulla mancata dimostrazione dell'idoneità dell'alloggio del lavoratore. In appello è stata invocata la sopravvenuta integrazione documentale relativa, tuttavia, a un diverso requisito: la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale. Il Consiglio di Stato ha rilevato la non pertinenza di tale integrazione documentale rispetto alla ragione posta a fondamento del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando il rigetto della domanda cautelare disposto dal TAR. La documentazione prodotta in appello riguardava la comunicazione preventiva al Centro per l'impiego territoriale, mentre sia il provvedimento amministrativo sia l'ordinanza di primo grado risultavano motivati dalla mancata dimostrazione dell'idoneità dell'alloggio del lavoratore. Pertanto, l'integrazione documentale non era idonea a superare la specifica carenza rilevata dall'amministrazione e dal giudice di prime cure. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; nel caso concreto l'appello è stato respinto.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare, la produzione o l'invocazione di documenti relativi a un requisito diverso da quello la cui carenza ha fondato il provvedimento impugnato non è idonea a superare la motivazione del diniego cautelare.
  • La sopravvenuta integrazione documentale rileva, ai fini della tutela cautelare, solo se riguarda specificamente la carenza istruttoria o documentale posta a fondamento dell'atto amministrativo e dell'ordinanza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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