Cassazione Penale, Sentenza n. 9693/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di consegna suppletiva formulata dalle Autorità tedesche, deducendo violazione dell'art. 26, comma 3, della legge n. 69/2005. La censura è volta a contestare l'omessa valutazione della richiesta suppletiva da parte della corte distrettuale, che ha motivato il rigetto facendo riferimento al mancato consenso del condannato senza effettuare le verifiche previste dalla norma per l'estensione della consegna a titoli diversi e ulteriori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo, disponendo che la corte distrettuale dia seguito alla procedura prevista dall'art. 26, comma 3, legge n. 69/2005 (verifica dei requisiti formali della richiesta secondo l'art. 8, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, verifica che il reato consenta la consegna ai sensi della decisione quadro, accertamento dell'eventuale ricorrenza delle cause ostative previste dagli artt. 18, 18-bis e 18-ter) e decida nei termini previsti; ha inoltre disposto gli adempimenti della Cancelleria ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 69/2005.
Norme richiamate
art. 26, comma 3, legge 22 aprile 2005, n. 69
«successivamente alla consegna, ove lo Stato membro di emissione richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte può rifiutare l'assenso unicamente quando ricorre uno dei casi di cui agli articoli 18, 18-bis e 18-ter»
La norma impone alla corte che ha eseguito il mandato d'arresto di esaminare le richieste di consegna suppletiva provenienti dallo Stato emittente, verificando la completezza delle informazioni (secondo art. 8, par. 1, della decisione quadro), la sussistenza della fattispecie che consente la consegna e l'assenza delle cause ostative elencate negli artt. 18 e seguenti; la decisione deve essere resa entro trenta giorni.
art. 21, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato il testo dell'art. 26 della legge n. 69/2005; nella decisione è richiamato come fonte della formulazione vigente della procedura per la consegna suppletiva.
Decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, art. 8, par. 1
L'art. 8, par. 1, elenca le informazioni minime che la richiesta di consegna deve contenere (identità, descrizione delle ipotesi di reato, riferimento alla misura o alla sentenza, elementi probatori essenziali, ecc.); la corte nazionale deve verificare che tali informazioni siano state fornite e tradotte.
articoli 18, 18-bis e 18-ter della legge n. 69/2005
Sono le cause ostative previste dalla legge nazionale che consentono alla corte di rifiutare l'assenso alla consegna suppletiva; la Corte di appello deve accertare la loro eventuale ricorrenza prima di rilasciare l'assenso.
art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Prevede gli adempimenti amministrativi della Cancelleria a seguito delle decisioni sulla esecuzione dei mandati d'arresto europei; la Cassazione ha disposto che la Cancelleria curi gli adempimenti indicati da tale disposizione.
Massime di principio
- Se, dopo l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo, lo Stato emittente richiede una consegna suppletiva, la corte nazionale che ha dato esecuzione al mandato deve esaminare la richiesta secondo la procedura prevista dall'art. 26, comma 3, e non può limitarsi a motivazioni formali quali il mancato consenso dell'interessato senza le verifiche di legge.
- La richiesta di consegna suppletiva va valutata alla luce delle informazioni richieste dall'art. 8, par. 1, della decisione quadro 2002/584/GAI: se mancano i dati essenziali o le traduzioni, la corte deve richiederli o dichiarare l'insussistenza dei requisiti; altrimenti deve decidere nel merito entro 30 giorni.
- Prima di rilasciare l'assenso alla consegna suppletiva la corte deve accertare che il reato per il quale è richiesta la consegna rientri nell'ambito della decisione quadro e verificare l'eventuale sussistenza delle cause ostative previste dalla normativa nazionale (articoli 18, 18-bis, 18-ter).
- L'assenza di consenso del condannato alla rinuncia alla specialità non di per sé impedisce alla corte di esaminare la richiesta: la valutazione è rimessa alle verifiche previste dalla norma e alle cause ostative tassativamente elencate.
- Le cancellerie devono svolgere gli adempimenti procedurali e di comunicazione previsti dalla legge (art. 22, comma 5) una volta che la decisione sia stata adottata, assicurando il rispetto dei termini e delle modalità di trasmissione delle informazioni allo Stato emittente.
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