Cassazione Penale, Ordinanza n. 00518/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per detenzione di marijuana ai fini di spaccio, aveva ottenuto in appello la riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve. Ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un primo motivo, violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio: secondo la difesa non vi erano elementi sufficienti a dimostrare la destinazione allo spaccio della sostanza, essendo stato valorizzato solo un bilancino che sarebbe in realtà una semplice bilancia da cucina. Con un secondo motivo ha censurato il giudizio di mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva specifica infraquinquennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi riproponessero in modo pedissequo doglianze già dedotte in appello e già confutatamente respinte, quindi prive di specificità. Quanto al merito, ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo non manifestamente illogico sulla destinazione allo spaccio della marijuana, valorizzando quantitativo, suddivisione in involucri, occultamento, contegno dell'imputato e sequestro del bilancino. Ha inoltre ritenuto insindacabile in cassazione il giudizio di comparazione tra circostanze e la valutazione delle attenuanti generiche, sorretti da motivazione non arbitraria. Conseguentemente ha confermato gli effetti della decisione impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La Corte conferma la qualificazione del fatto nella fattispecie lieve di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, valorizzando gli indici fattuali rilevanti per inferire la destinazione della sostanza allo spaccio.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito; il loro diniego o la mancata prevalenza, se sorretti da motivazione sufficiente e non illogica, non integrano violazione di legge né vizio denunciabile in cassazione.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito secondo i criteri di personalizzazione e commisurazione della sanzione.
art. 133 c.p.
Nel valutare le attenuanti generiche e la comparazione tra circostanze, il giudice può fondarsi anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli normativamente indicati.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello e già motivatamente disattese, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel controllo di legittimità sulla motivazione, la Cassazione interviene solo quando la motivazione sia manifestamente illogica o del tutto priva di coerenza; non è consentita una rivalutazione alternativa, pur astrattamente plausibile, del compendio probatorio.
- La destinazione allo spaccio di una sostanza stupefacente può essere inferita da un insieme di indici fattuali, tra cui quantità detenuta, suddivisione in involucri, modalità di occultamento, presenza di strumenti di pesatura e contegno dell'agente.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze e la scelta sulla prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche sono valutazioni di merito insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione sufficiente e non arbitraria.
- Il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche non è censurabile come violazione di legge o vizio di motivazione quando la pena finale sia determinata al di sopra del minimo edittale e la motivazione del giudice sia congrua.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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