Sentenza n. 4431/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1818/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l’ordine regionale di rimessione in pristino per riduzione non autorizzata di superficie boscata e riprofilatura del terreno
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Veneto deducendo, anzitutto, errori di giudizio, motivazione omessa o insufficiente, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che i gradoni del terreno fossero preesistenti all’intervento e che l’area non avesse natura boscata, anche perché non sarebbe stata verificata la soglia minima del 30% di copertura arborea e perché terreni finitimi, con caratteristiche ritenute analoghe, erano stati qualificati come non boscosi. Ha inoltre dedotto che l’ordine di ripristino fosse sproporzionato e manifestamente ingiusto, poiché l’intervento avrebbe recuperato una preesistente coltura vitivinicola e sarebbe stato coerente con autorizzazioni riferite ad aree contigue. In appello la società ha altresì prospettato, solo nelle memorie, la violazione del legittimo affidamento e della disciplina dell’autotutela.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha dichiarato inammissibili, perché nuovi, i motivi relativi al legittimo affidamento e all’autotutela; in ogni caso li ha ritenuti infondati, poiché l’atto impugnato era un provvedimento sanzionatorio e non di autotutela, non vi era alcuna precedente autorizzazione relativa ai mappali interessati e l’autorizzazione del 2012 riguardava terreni diversi. Il primo motivo è stato respinto perché la riprofilatura a gradoni risultava provata dalle fotografie, dai rilievi della Polizia municipale e dalla presenza di una ruspa durante i lavori; il decreto penale di condanna non opposto, pur non vincolante nel giudizio amministrativo, costituiva ulteriore elemento probatorio. È stata inoltre confermata la natura boscata dell’area: l’ortofoto mostrava una superficie di circa 3.800 mq interamente coperta da vegetazione arborea; una precedente nota regionale, mai impugnata, aveva qualificato come boscata l’area comprendente i mappali controversi; la non boscosità di terreni finitimi era stata accertata con provvedimento successivo avente natura costitutiva e non escludeva la boscosità dell’area in esame. L’intervento, eseguito senza autorizzazione, integrava quindi una riduzione non autorizzata di superficie boscata. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ordine di ripristino aveva natura vincolata, sicché non erano configurabili vizi propri dell’esercizio della discrezionalità né una valutazione comparativa con interventi autorizzati in precedenza. La società appellante è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di compensi professionali, oltre accessori, in favore della Regione Veneto.
Norme richiamate
art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004
La riduzione non autorizzata della superficie boscata sottoposta a vincolo paesaggistico comporta l’ordine di rimessione in pristino.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
Le ipotesi che consentono l’accertamento della compatibilità paesaggistica sono tassative e non comprendono gli interventi di riduzione di terreni boschivi.
art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004
La procedura di compatibilità paesaggistica non è applicabile alla trasformazione non autorizzata della superficie boscata oggetto della controversia.
art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004
Richiama la disciplina dell’accertamento della compatibilità paesaggistica, operante nei soli casi previsti dalla legge.
art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004
Individua la tutela paesaggistica delle aree boscate e dei boschi.
art. 15 l. reg. Veneto n. 52/1978
Richiede l’autorizzazione per la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; la riduzione eseguita senza tale autorizzazione è sanzionabile.
art. 31 l. reg. Veneto n. 3/2013
È richiamato quale disciplina regionale sopravvenuta rilevante per la qualificazione dell’area come boscata.
delibera Giunta regionale Veneto n. 1310/2013
L’accertamento della non boscosità ha natura costitutiva e sottrae determinate aree alla disciplina forestale; in assenza di preventiva decretazione, la riduzione del soprassuolo arboreo costituisce riduzione non autorizzata di superficie boscata.
art. 26 c.p.a.
Consente la condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
È richiamato quale fondamento del criterio generale di condanna alle spese a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La riduzione non autorizzata di una superficie boscata sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico integra un intervento sanzionabile con la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004, quando risultino modificati il soprassuolo arboreo o la conformazione del terreno.
- Le ipotesi di accertamento della compatibilità paesaggistica previste dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004 hanno carattere tassativo e non si applicano alla riduzione o trasformazione non autorizzata di una superficie boscata mediante interventi sul terreno.
- La natura boscata di un’area può essere dimostrata mediante la valutazione complessiva di ortofoto, sopralluoghi, rilievi fotografici, dimensioni dell’area, larghezza e copertura arborea, nonché precedenti atti amministrativi non impugnati che abbiano qualificato l’area come bosco.
- L’accertamento amministrativo della non boscosità di terreni finitimi, quando previsto dalla disciplina regionale come costitutivo, non estende i propri effetti ad aree diverse e non esclude la natura boscata dell’area oggetto di un intervento realizzato anteriormente senza autorizzazione.
- L’ordine di rimessione in pristino previsto per la riduzione non autorizzata di superficie boscata ha natura vincolata; non sono quindi configurabili, con riferimento alla scelta della sanzione, vizi propri dell’esercizio della discrezionalità amministrativa quali ingiustizia manifesta o sproporzione.
- Nel giudizio d’appello sono inammissibili i motivi introdotti per la prima volta con memorie successive all’atto di appello; inoltre, non sussiste un legittimo affidamento quando l’intervento contestato sia stato realizzato senza una precedente autorizzazione riferita alla specifica area interessata.
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