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Sentenza

Sentenza n. 4431/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1818/2024.

Giustizia amministrativa202501143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro l’ordine regionale di rimessione in pristino per riduzione non autorizzata di superficie boscata e riprofilatura del terreno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Veneto deducendo, anzitutto, errori di giudizio, motivazione omessa o insufficiente, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che i gradoni del terreno fossero preesistenti all’intervento e che l’area non avesse natura boscata, anche perché non sarebbe stata verificata la soglia minima del 30% di copertura arborea e perché terreni finitimi, con caratteristiche ritenute analoghe, erano stati qualificati come non boscosi. Ha inoltre dedotto che l’ordine di ripristino fosse sproporzionato e manifestamente ingiusto, poiché l’intervento avrebbe recuperato una preesistente coltura vitivinicola e sarebbe stato coerente con autorizzazioni riferite ad aree contigue. In appello la società ha altresì prospettato, solo nelle memorie, la violazione del legittimo affidamento e della disciplina dell’autotutela.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha dichiarato inammissibili, perché nuovi, i motivi relativi al legittimo affidamento e all’autotutela; in ogni caso li ha ritenuti infondati, poiché l’atto impugnato era un provvedimento sanzionatorio e non di autotutela, non vi era alcuna precedente autorizzazione relativa ai mappali interessati e l’autorizzazione del 2012 riguardava terreni diversi. Il primo motivo è stato respinto perché la riprofilatura a gradoni risultava provata dalle fotografie, dai rilievi della Polizia municipale e dalla presenza di una ruspa durante i lavori; il decreto penale di condanna non opposto, pur non vincolante nel giudizio amministrativo, costituiva ulteriore elemento probatorio. È stata inoltre confermata la natura boscata dell’area: l’ortofoto mostrava una superficie di circa 3.800 mq interamente coperta da vegetazione arborea; una precedente nota regionale, mai impugnata, aveva qualificato come boscata l’area comprendente i mappali controversi; la non boscosità di terreni finitimi era stata accertata con provvedimento successivo avente natura costitutiva e non escludeva la boscosità dell’area in esame. L’intervento, eseguito senza autorizzazione, integrava quindi una riduzione non autorizzata di superficie boscata. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ordine di ripristino aveva natura vincolata, sicché non erano configurabili vizi propri dell’esercizio della discrezionalità né una valutazione comparativa con interventi autorizzati in precedenza. La società appellante è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di compensi professionali, oltre accessori, in favore della Regione Veneto.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004

    La riduzione non autorizzata della superficie boscata sottoposta a vincolo paesaggistico comporta l’ordine di rimessione in pristino.

  • art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Le ipotesi che consentono l’accertamento della compatibilità paesaggistica sono tassative e non comprendono gli interventi di riduzione di terreni boschivi.

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    La procedura di compatibilità paesaggistica non è applicabile alla trasformazione non autorizzata della superficie boscata oggetto della controversia.

  • art. 146, comma 4, d.lgs. 42/2004

    Richiama la disciplina dell’accertamento della compatibilità paesaggistica, operante nei soli casi previsti dalla legge.

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004

    Individua la tutela paesaggistica delle aree boscate e dei boschi.

  • art. 15 l. reg. Veneto n. 52/1978

    Richiede l’autorizzazione per la trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; la riduzione eseguita senza tale autorizzazione è sanzionabile.

  • art. 31 l. reg. Veneto n. 3/2013

    È richiamato quale disciplina regionale sopravvenuta rilevante per la qualificazione dell’area come boscata.

  • delibera Giunta regionale Veneto n. 1310/2013

    L’accertamento della non boscosità ha natura costitutiva e sottrae determinate aree alla disciplina forestale; in assenza di preventiva decretazione, la riduzione del soprassuolo arboreo costituisce riduzione non autorizzata di superficie boscata.

  • art. 26 c.p.a.

    Consente la condanna alle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento del criterio generale di condanna alle spese a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • La riduzione non autorizzata di una superficie boscata sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico integra un intervento sanzionabile con la rimessione in pristino ai sensi dell’art. 167, comma 1, d.lgs. 42/2004, quando risultino modificati il soprassuolo arboreo o la conformazione del terreno.
  • Le ipotesi di accertamento della compatibilità paesaggistica previste dall’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004 hanno carattere tassativo e non si applicano alla riduzione o trasformazione non autorizzata di una superficie boscata mediante interventi sul terreno.
  • La natura boscata di un’area può essere dimostrata mediante la valutazione complessiva di ortofoto, sopralluoghi, rilievi fotografici, dimensioni dell’area, larghezza e copertura arborea, nonché precedenti atti amministrativi non impugnati che abbiano qualificato l’area come bosco.
  • L’accertamento amministrativo della non boscosità di terreni finitimi, quando previsto dalla disciplina regionale come costitutivo, non estende i propri effetti ad aree diverse e non esclude la natura boscata dell’area oggetto di un intervento realizzato anteriormente senza autorizzazione.
  • L’ordine di rimessione in pristino previsto per la riduzione non autorizzata di superficie boscata ha natura vincolata; non sono quindi configurabili, con riferimento alla scelta della sanzione, vizi propri dell’esercizio della discrezionalità amministrativa quali ingiustizia manifesta o sproporzione.
  • Nel giudizio d’appello sono inammissibili i motivi introdotti per la prima volta con memorie successive all’atto di appello; inoltre, non sussiste un legittimo affidamento quando l’intervento contestato sia stato realizzato senza una precedente autorizzazione riferita alla specifica area interessata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

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