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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13429/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché proposto personalmente dalla parte, in violazione delle regole sulla necessaria assistenza tecnica nei giudizi di legittimità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 28/03/2024. La Corte non esamina il merito dell'impugnazione, ma rileva un vizio formale: il ricorso è stato sottoscritto e presentato personalmente dall'interessato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Per tale ragione viene dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare le forme previste per l'impugnazione, non essendo sufficiente la proposizione personale da parte dell'interessato quando è richiesta l'assistenza tecnica del difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La riforma ha rafforzato il requisito dell'assistenza tecnica nel giudizio di legittimità, imponendo la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La mancanza della necessaria assistenza tecnica integra un vizio originario dell'impugnazione che impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • Quando non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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