Cassazione Civile, Ordinanza n. 00904/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promittente venditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di vendita di un appartamento con annesso box, concluso per un prezzo pattuito di euro 190.000, con previsione di caparra confirmatoria raddoppiata e penale in caso di inadempimento. Il promissario acquirente agiva per ottenere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in sostituzione del consenso mancato della promittente alienante. Il Tribunale accoglieva la domanda, trasferendo i beni e condannando la promittente alienante al pagamento della penale. In appello la promittente alienante eccepiva: nullità della notifica dell'atto introduttivo di primo grado, falsità della scrittura privata prodotta contro di lei e, soprattutto, l'impossibilità di eseguire specificamente il preliminare perché l'immobile risultava in comproprietà con il coniuge. In appello interveniva infatti il coniuge comproprietario, deducendo la nullità del preliminare e della sentenza di primo grado per difetto di contraddittorio. La Corte d'appello riteneva ammissibile l'intervento, rigettava l'appello della promittente alienante, accoglieva l'opposizione di terzo del comproprietario e, pur affermando l'obbligo della promittente alienante, escludeva la possibilità di pronunciare il trasferimento coattivo del bene in assenza del litisconsorzio necessario del coniuge. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2932 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 102 c.p.c., sostenendo la contraddittorietà della sentenza, perché la Corte d'appello aveva riconosciuto la comunione legale e quindi l'incoercibilità del preliminare, ma aveva comunque rigettato il suo appello; con il secondo ha censurato la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato il difetto di contraddittorio nel giudizio di primo grado, affermando che, nel giudizio ex art. 2932 c.c. relativo a un preliminare stipulato da un coniuge in comunione legale senza il consenso dell'altro, il coniuge pretermesso è litisconsorte necessario. Poiché tale nullità non era stata sanata né rilevata in appello, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ogni altra questione è stata dichiarata assorbita.
Norme richiamate
art. 2932 c.c.
L'esecuzione in forma specifica del preliminare presuppone la possibilità di costituire coattivamente il rapporto voluto dalle parti, ma non può prescindere dal contraddittorio con tutti i soggetti titolari del diritto sul bene, quando il bene sia in comunione legale.
art. 115 c.p.c.
La ricorrente lo invoca tra le norme violate, ma la Corte non sviluppa un'autonoma regula iuris su questo profilo, limitandosi ad accogliere il rilievo sul difetto di contraddittorio.
art. 102 c.p.c.
Nel giudizio di esecuzione specifica del preliminare stipulato da un coniuge in regime di comunione legale, l'altro coniuge è litisconsorte necessario.
art. 140 c.p.c.
La Corte d'appello aveva ritenuto rituale la notifica eseguita ai sensi di tale disposizione; la Cassazione non affronta nel merito la censura, perché assorbe ogni altra questione nel rilievo del difetto di contraddittorio.
art. 344 c.p.c.
È richiamato per ammettere in appello l'intervento del comproprietario, quale soggetto legittimato a proporre opposizione di terzo.
art. 383, comma 3, c.p.c.
Quando in appello non sia stata rilevata la mancata integrazione del contraddittorio e la nullità del processo, la decisione va cassata con rinvio al giudice di primo grado.
art. 360 c.p.c., n. 5
È evocato dalla ricorrente, ma non assume autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. relativo a un bene immobile compreso nella comunione legale, il coniuge non stipulante, quale comproprietario dell'intero, deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario determina la nullità del processo e impone la cassazione con rinvio al giudice di primo grado, se il vizio non sia stato rilevato e sanato in appello.
- Quando la decisione di merito è affetta da nullità per difetto di contraddittorio, restano assorbite le ulteriori censure sulla validità della notifica, sulla falsità della scrittura e sulla regolazione delle spese.
- L'esecuzione specifica del preliminare non può essere pronunciata validamente senza la partecipazione di tutti i soggetti la cui sfera giuridica sarebbe incisa dalla sentenza costitutiva.
- In presenza di un immobile in comunione legale, l'azione ex art. 2932 c.c. non può essere trattata come controversia meramente bilaterale tra promittente venditore e promissario acquirente.
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