Cassazione Civile, Ordinanza n. 05662/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Una società aveva concesso in locazione a un'altra due porzioni di terreno destinate ad attività commerciale, impegnandosi anche a consegnare il complesso commerciale ristrutturato entro una certa data e prevedendo, in caso di ritardo, la facoltà della conduttrice di eseguire i lavori direttamente con diritto al rimborso delle spese secondo un prezziario regionale. Con ulteriore scrittura privata, la locatrice aveva demandato alla conduttrice l'esecuzione di lavori interni al complesso, con obbligo di rifusione entro 60 giorni dall'ultimazione e contabilizzazione. Dopo l'esecuzione delle opere e un accertamento tecnico preventivo, la conduttrice otteneva due decreti ingiuntivi per il rimborso delle spese sostenute. L'opposizione della locatrice veniva respinta in primo grado; in appello la locatrice contestava, per quanto qui rileva, l'applicazione degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, sostenendo che tale disciplina speciale non fosse applicabile a una locazione e che il rapporto non potesse essere qualificato come appalto. Con il ricorso per cassazione la locatrice deduceva violazione degli artt. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. 231/2002, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il contratto come appalto, mentre si sarebbe trattato di un mero patto accessorio alla locazione per il rimborso di spese di miglioria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo carente di autosufficienza, perché il ricorso non riportava né direttamente né indirettamente il testo del contratto rilevante per la censura, impedendo il controllo di legittimità. Ha inoltre osservato che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in sostanza a ottenere una diversa interpretazione del contratto e quindi una rivalutazione del merito, senza adeguata deduzione della violazione dei canoni ermeneutici contrattuali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e si è dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
la violazione di legge è stata invocata dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta in concreto inidonea perché diretta soprattutto a contestare l'interpretazione del contratto.
art. 366 n. 6 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; la mancata riproduzione del testo contrattuale rilevante ha determinato l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
artt. 1362 e ss. c.c.
la doglianza avrebbe dovuto denunciare la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale; in mancanza, la censura si risolveva in una richiesta di diversa interpretazione del contratto.
art. 360 c.p.c., n. 5
non è consentita in cassazione una rivalutazione del fatto o del merito sotto la veste di critica all'interpretazione contrattuale.
D.Lgs. n. 231/2002, artt. 1, commi 1 e 2
la ricorrente contestava l'applicazione degli interessi moratori per le transazioni commerciali, ma la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura che investe l'interpretazione di un contratto è inammissibile se non sono specificamente indicati e riprodotti gli atti e i documenti rilevanti, in modo da consentire alla Corte il controllo diretto della doglianza.
- La deduzione della violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura del regolamento contrattuale: occorre invece denunciare in modo puntuale la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale.
- Quando la contestazione riguarda la qualificazione giuridica di un rapporto negoziale e gli accessori economici ad esso collegati, il motivo deve confrontarsi con il testo negoziale e con i canoni interpretativi applicati dal giudice di merito; in mancanza, la censura è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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