Cassazione Civile, Ordinanza n. 33977/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una rilevante somma di denaro da parte di una società poi dichiarata fallita. La società ingiunta proponeva opposizione a decreto ingiuntivo, ma, dopo la dichiarazione di fallimento, il giudizio veniva interrotto e successivamente riassunto dalla curatela. Il tribunale dichiarava improcedibile l'opposizione e rendeva esecutivo il decreto monitorio, compensando integralmente le spese di lite. Il creditore impugnava solo il capo sulle spese, sostenendo che, una volta confermata l'improcedibilità e l'inutilità della riassunzione da parte della curatela, la controparte dovesse essere condannata alla rifusione delle spese per soccombenza totale; in cassazione denunciava violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., lamentando che la compensazione fosse ingiustificata e che, anzi, dovesse essere disposta una condanna più severa alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte infondato e in parte inammissibile, confermando la decisione della corte d'appello che aveva giudicato legittima la compensazione delle spese disposta dal tribunale. La Corte ha osservato che la controversia era regolata dalla disciplina dell'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, che consente la compensazione in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione. Ha ritenuto che le circostanze processuali sopravvenute valorizzate dai giudici di merito, cioè l'inutile riassunzione del giudizio da parte della curatela e l'altrettanto inutile costituzione dell'opposto nel giudizio riassunto, integrassero un adeguato fondamento della compensazione. Ha inoltre ribadito che la valutazione sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese, ma non ritenuto violato.
art. 13, comma 1, d.l. 132/2014
richiamato per affermare che la modifica dell'art. 92 c.p.c. non si applicava alla controversia, iniziata prima dell'entrata in vigore del nuovo testo.
art. 2 l. 263/2005
richiamato quale fonte del testo dell'art. 92, comma 2, applicabile al caso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione al deposito della memoria da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel regime applicabile ratione temporis, la compensazione delle spese processuali può essere disposta quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, purché siano specificamente indicate nella motivazione.
- Le circostanze processuali sopravvenute, se concretamente incidenti sull'utilità degli atti compiuti dalle parti, possono integrare idoneo fondamento della compensazione delle spese.
- La valutazione sull'opportunità di compensare le spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
- Quando il giudice di merito esplicita le ragioni della compensazione entro i limiti consentiti dall'art. 92 c.p.c., la mera contrapposizione della parte soccombente sulla diversa opportunità della condanna alle spese non integra di per sé vizio di legittimità.
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