Sentenza del 23/04/2015 n. 890 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo tributario - Atti impugnabili - Responso ad interpello - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la risposta resa dall’Amministrazione a un’istanza di interpello, ritenendola contestabile davanti al giudice tributario. La questione riguardava la possibilità di qualificare il responso come atto impugnabile, nonché la sua eventuale idoneità a produrre effetti lesivi immediati nella sfera giuridica e fiscale del contribuente.
La decisione
La sentenza ha escluso l’impugnabilità autonoma della risposta all’interpello. Il responso ha natura consultiva e consiste in un parere sull’interpretazione della normativa applicabile a una determinata fattispecie; non contiene, né formalmente né sostanzialmente, una pretesa impositiva immediata. Di conseguenza, non determina un’attuale lesione degli interessi del contribuente e non sussiste un interesse concreto a impugnarlo autonomamente. Il ricorso è pertanto risultato inammissibile o comunque non proponibile contro il solo responso.
Massime di principio
- Le risposte ad interpello, avendo normalmente funzione consultiva e non impositiva, non sono autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario.
- L’impugnazione tributaria presuppone un atto che produca un effetto lesivo concreto e attuale, come la determinazione di un tributo, di sanzioni o di altri obblighi fiscali.
- Il contribuente può contestare la questione interpretativa in occasione dell’impugnazione dell’atto impositivo successivo, qualora l’Amministrazione applichi concretamente l’orientamento espresso nel responso.
- Anche gli atti meramente confermativi o esecutivi, privi di autonoma lesività, non sono normalmente impugnabili separatamente.
- La natura non impugnabile del responso deriva dalla sua funzione di orientamento interpretativo: esso non sostituisce l’eventuale successivo atto impositivo e non determina, da solo, un obbligo tributario immediatamente azionabile.
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