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Sentenza

Sentenza del 23/04/2015 n. 890 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Processo tributario - Atti impugnabili - Responso ad interpello - Impugnabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la risposta resa dall’Amministrazione a un’istanza di interpello, ritenendola contestabile davanti al giudice tributario. La questione riguardava la possibilità di qualificare il responso come atto impugnabile, nonché la sua eventuale idoneità a produrre effetti lesivi immediati nella sfera giuridica e fiscale del contribuente.

La decisione

La sentenza ha escluso l’impugnabilità autonoma della risposta all’interpello. Il responso ha natura consultiva e consiste in un parere sull’interpretazione della normativa applicabile a una determinata fattispecie; non contiene, né formalmente né sostanzialmente, una pretesa impositiva immediata. Di conseguenza, non determina un’attuale lesione degli interessi del contribuente e non sussiste un interesse concreto a impugnarlo autonomamente. Il ricorso è pertanto risultato inammissibile o comunque non proponibile contro il solo responso.

Massime di principio

  • Le risposte ad interpello, avendo normalmente funzione consultiva e non impositiva, non sono autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario.
  • L’impugnazione tributaria presuppone un atto che produca un effetto lesivo concreto e attuale, come la determinazione di un tributo, di sanzioni o di altri obblighi fiscali.
  • Il contribuente può contestare la questione interpretativa in occasione dell’impugnazione dell’atto impositivo successivo, qualora l’Amministrazione applichi concretamente l’orientamento espresso nel responso.
  • Anche gli atti meramente confermativi o esecutivi, privi di autonoma lesività, non sono normalmente impugnabili separatamente.
  • La natura non impugnabile del responso deriva dalla sua funzione di orientamento interpretativo: esso non sostituisce l’eventuale successivo atto impositivo e non determina, da solo, un obbligo tributario immediatamente azionabile.

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