Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3003/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento - del provvedimento n. 3134 del 26/7/2024 -notificato a mani in data 23/8/2024 - recante Diniego di visto per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad (doc.1) - della comunicazione di preavviso di rigetto n. 3005 del 16/8/2023 (doc.2); - nonché, ove di interesse, di ogni altro atto -anche sconosciuto- presupposto, connesso e/o consequenziale. nonché per l’annullamento e/o declaratoria di illegittimità - del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti (doc. 3), inviata in data 5/9/2024 a mezzo PEC, con la quale il ricorrente ha richiesto all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad di prendere visione del seguente documento: copia dell’intervista rilasciata dall’istante presso l’Ambasciata d’Italia ad Islamabad in data 14/2/2023 menzionata nel preavviso di rigetto n. 3005 del 16/8/2023; e per il conseguente accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad avere pieno accesso al documento richiesto con l’istanza del 5/9/2024e per la condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), presso l’Ambasciata d’Italia a Islamabad, in persona del Ministro p.t. all’esibizione ex art. 116, comma 2 cpa del documento oggetto dell’istanza di accesso del 5/9/2024.

Giustizia amministrativa202411757

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad, unitamente al preavviso di rigetto e agli atti connessi; silenzio formatosi sull'istanza di accesso all'intervista consolare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto per lavoro subordinato, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad e motivato per relationem mediante il richiamo al preavviso di rigetto, nel quale si rappresentava che dall'intervista consolare del 14 febbraio 2023 erano emersi dubbi sull'invitante, ossia sul potenziale datore di lavoro che aveva ottenuto dal competente Sportello unico per l'immigrazione il nulla osta nominativo. Nel medesimo giudizio il ricorrente ha formulato domanda incidentale di accesso, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., chiedendo l'esibizione della copia dell'intervista. Con precedente ordinanza il TAR aveva ordinato alla Rappresentanza diplomatica di depositare tale documento. In udienza è emerso, tuttavia, che l'intervista non era stata formalizzata in alcun verbale, nonostante fosse stata posta a fondamento del preavviso di rigetto e del diniego. Il ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità del diniego per carenza del necessario supporto probatorio della motivazione, nonché l'illegittimità del silenzio sull'istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego di visto del 26 luglio 2024 e gli ulteriori atti impugnati. Il Collegio ha rilevato che l'Amministrazione non aveva potuto depositare l'intervista richiesta perché non risultava formalizzata in alcun verbale. L'assenza di una documentazione formalizzata dell'attività istruttoria posta a fondamento del preavviso e del diniego ha determinato il difetto del necessario supporto probatorio della motivazione. In sede di riedizione del potere, l'Ambasciata non potrà reiterare il diniego per le medesime ragioni e sulla base delle stesse risultanze istruttorie già acquisite. Il giudice ha liquidato le spese in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, a carico del MAECI. La pronuncia non contiene una specifica statuizione autonoma sulla domanda di accesso, risultando assorbita o comunque definita nell'ambito dell'accoglimento dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Disciplina la domanda incidentale di accesso proposta nel giudizio pendente e ha costituito la base processuale della richiesta di esibizione dell'intervista consolare.

  • artt. 2699 e 2700 c.c.

    Sono richiamati dal Collegio per rilevare l'assenza di una formalizzazione dell'intervista consolare nelle forme di un verbale idoneo a documentare l'attività istruttoria posta a fondamento del diniego.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo negativo fonda la propria motivazione, anche per relationem, su dichiarazioni o risultanze di un'attività istruttoria, tali elementi devono essere adeguatamente documentati e verificabili; in mancanza, viene meno il necessario supporto probatorio della motivazione e il provvedimento è illegittimo.
  • L'Amministrazione non può reiterare, in sede di riedizione del potere successiva all'annullamento giudiziale, il medesimo diniego fondato sulle stesse risultanze istruttorie già acquisite quando queste non siano state adeguatamente formalizzate o documentate.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAccesso documentaleMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaAccesso e trasparenzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.