Cassazione Civile, Ordinanza n. 37573/2022 del 22/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La banca aveva chiesto l'ammissione al passivo di un fallimento per un credito derivante da mutuo fondiario, con riconoscimento della prelazione ipotecaria. Il giudice delegato aveva ammesso il credito in chirografo. In sede di opposizione allo stato passivo, il curatore aveva eccepito la revocabilità dell'operazione ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l.fall., sostenendo che il mutuo fondiario non aveva comportato una reale nuova disponibilità di denaro per la fallita, ma aveva solo costituito garanzia ipotecaria su un debito preesistente, arrecando pregiudizio agli altri creditori. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo provati l'eventus damni e la scientia damni della banca. In cassazione la banca deduceva: con il primo motivo, violazione degli artt. 1813, 2878, 2901 c.c., 38 e 39 t.u.b. e 66 l.fall., lamentando che l'operazione fosse stata erroneamente qualificata come negozio indiretto e quindi revocata; con il secondo motivo, falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l.fall., contestando la sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni e sostenendo che il tribunale non aveva motivato adeguatamente sul pregiudizio arrecato ai creditori anteriori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi del decreto impugnato: il Tribunale aveva infatti ritenuto revocabile l'ipoteca in via ordinaria ex artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., valorizzando eventus damni e scientia damni, e non già applicando l'art. 67 l.fall. Quanto al secondo motivo, lo ha rigettato ritenendo corretto in diritto il ragionamento del Tribunale e congrua la motivazione di fatto: era stata provata l'esistenza di crediti anteriori insoddisfatti, la sottrazione di un cespite alla garanzia patrimoniale comune e la consapevolezza della banca, desunta anche dalla documentazione interna che evidenziava la situazione economico-patrimoniale deteriorata della debitrice. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della banca alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 l.fall.
norma processuale richiamata come base della domanda di ammissione al passivo.
art. 1813 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del mutuo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
art. 2878 c.c.
richiamato dalla ricorrente, senza incidere sulla decisione.
art. 2901 c.c.
azione revocatoria ordinaria: la Corte conferma che richiede eventus damni e, per l'atto oneroso, la partecipazione fraudolenta del terzo.
art. 38 t.u.b.
richiamato dalla ricorrente in relazione al mutuo fondiario e alla garanzia ipotecaria.
art. 39 t.u.b.
richiamato dalla ricorrente in relazione al mutuo fondiario e alla garanzia ipotecaria.
art. 66 l.fall.
consente al curatore di far valere la revocatoria ordinaria nel concorso; la Corte lo applica nel senso che l'ipoteca è revocabile se pregiudizievole per la massa.
art. 67, 1° comma n. 3 l.fall.
menzionato solo per escludere che la decisione di merito si fondasse su tale revocatoria fallimentare tipica.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
norma invocata per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per ribadire che il sindacato di legittimità non consente il riesame del merito, salvo omesso esame o anomalie motivazionali rilevanti.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione costituzionalmente rilevante.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 115/2002
posta a base dell'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve censurare specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata; la mera critica a un possibile diverso inquadramento giuridico dei fatti è inammissibile se non si confronta con la reale base argomentativa della decisione.
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ex art. 66 l.fall., l'eventus damni ricorre quando l'atto di disposizione rende oggettivamente più difficile, incerta o onerosa l'esazione coattiva del credito, senza che sia necessario un danno effettivo o la perdita integrale della garanzia patrimoniale.
- Per provare l'eventus damni occorre considerare la consistenza dei crediti anteriori, la loro preesistenza rispetto all'atto e il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore determinato dall'atto stesso.
- Quando l'atto è a titolo oneroso, la partecipazione fraudolenta del terzo può essere desunta dalla consapevolezza che l'operazione avrebbe aggravato la posizione degli altri creditori.
- La valutazione sulla sussistenza dell'eventus damni e della scientia damni, se svolta in base alle risultanze istruttorie, è tipicamente un apprezzamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non tramite una richiesta di rivalutazione del merito.
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